Art. 8.
  Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
  1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio  1991,  n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31
luglio  2002,  n.  179,  si  applica  fino  a quando il Consiglio dei
Ministri,  ((  d'intesa con la regione Veneto )) , su proposta del ((
Ministro  dell'ambiente  e della tutela )) del territorio e del mare,
non  abbia  definitivamente  accertato  la  non sussistenza di rischi
apprezzabili  di  subsidenza  sulle  coste,  sulla  base  di  nuovi e
aggiornati  studi,  che  dovranno  essere  presentati dai titolari di
permessi  di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando
i  metodi  di  valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle
migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. (( Ai fini della
suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare si avvale dell'Istituto superiore
per   la   protezione   e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  di  cui
all'articolo 28 del presente decreto )).
  2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui
ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi
dell'articolo  5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164,  attualmente  non  produttivi  e  per  i  quali  non  sia  stata
presentata   domanda   per   il   riconoscimento  della  marginalita'
economica,  comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il
termine  di  tre mesi dalla data di entrata in vigore (( del presente
decreto  )) l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione
dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  entro  i  sei  mesi
successivi  al  termine  di  cui  al  comma  2, pubblica l'elenco dei
giacimenti  di  cui  al  medesimo comma 2, ai fini della attribuzione
mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della
produzione  di  energia  elettrica, in base a modalita' stabilite con
decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
  4.  E'  abrogata  ogni  incentivazione  sancita dall'articolo 5 del
decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  per  i  giacimenti
marginali.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 9 gennaio
          1991,   n.  9  (Norme  per  l'attuazione  del  nuovo  Piano
          energetico   nazionale:   aspetti  istituzionali,  centrali
          idroelettriche  ed  elettrodotti,  idrocarburi e geotermia,
          autoproduzione  e  disposizioni  fiscali),  come modificata
          dall'art. 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179:
              «Art.    4   (Divieto   di   prospezione,   ricerca   e
          coltivazione).  -  1.  La  prospezione,  la  ricerca  e  la
          coltivazione  di  idrocarburi  e'  vietata  nelle acque del
          Golfo  di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi,
          fatti  salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni
          in  atto,  nonche'  nelle  acque  del Golfo di Venezia, nel
          tratto  di  mare  compreso tra il parallelo passante per la
          foce  del  fiume Tagliamento e il parallelo passante per la
          foce del ramo di Goro del fiume Po.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva  98/30/CE  recante  norme  comuni  per il mercato
          interno  del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge
          17 maggio 1999, n. 144):
              «Art. 5 (Incentivazione alla coltivazione di giacimenti
          marginali). - 1. Ai fini del presente decreto sono definiti
          a  marginalita'  economica  i giacimenti per i quali, sulla
          base  delle  tecnologie  disponibili  e  con riferimento al
          contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione,
          ovvero  la  coltivazione delle code di produzione risultino
          di  economicita'  critica  e  fortemente  dipendente  dalle
          variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.
              2.   I  titolari  di  concessioni  di  coltivazione  di
          idrocarburi  nelle quali sono presenti giacimenti marginali
          per  i  quali  lo  sviluppo,  come  previsto  all'atto  del
          conferimento  della  concessione, non risulta possibile per
          la  loro  intervenuta marginalita' economica, o per i quali
          e'   possibile,   con   l'effettuazione   di   investimenti
          addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili,
          possono   presentare   al   Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato   un'istanza  tendente  ad
          ottenere   per   detti   giacimenti  il  riconoscimento  di
          marginalita'.  L'istanza  e'  corredata  da una dettagliata
          relazione tecnico-economica contenente i seguenti elementi:
                a)   programma   delle  opere  necessarie  a  rendere
          economicamente  attuabile  lo sviluppo o l'incremento della
          produzione, corredato dei relativi investimenti;
                b)  piano economico e finanziario degli investimenti,
          corredato    dall'analisi    della    redditivita'    della
          coltivazione e dall'indicazione delle aliquote di prodotto;
                c)  ulteriore  quota  percentuale  degli investimenti
          deducibile  ai  fini  fiscali,  oltre  a  quella  del  loro
          ammortamento, che rende economico il progetto;
                d)   termine   possibile   per  l'inizio  dei  lavori
          relativi.
              3.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'art. 19
          del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e sentita
          la  regione  interessata,  riconosce  con  atto motivato la
          qualifica di marginalita' economica del giacimento, approva
          la  ulteriore  quota  percentuale  di  cui  al  comma  2 in
          funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti e
          stabilisce  il  termine  per  l'inizio  dei  lavori, il cui
          mancato  rispetto  fa  decadere  dal  diritto  ad applicare
          l'incremento degli ammortamenti.
              4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi
          formati  con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo
          deducibile al sensi del comma 2 rilevano agli effetti della
          determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
          4  dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917,  secondo i criteri previsti per i
          proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.
              5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui
          al comma 3, applicano direttamente l'agevolazione di cui al
          presente  articolo  ai  propri  bilanci,  secondo  il piano
          approvato,  ad  eccezione  degli  anni  nei quali il prezzo
          medio  di  vendita  realizzato  risulti superiore del 20% a
          quello posto a base del calcolo approvato.
              6.  Il  Ministero  delle  finanze vigila sulla corretta
          applicazione     dell'agevolazione     da     parte     dei
          concessionari.».