Art. 9.
         Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
  1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  le  parole  «puo'  essere» sono modificate con le parole: «e'
adottato»;
    b)  al  primo  periodo,  dopo  le parole «a due punti percentuali
rispetto» e' aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
  2.  Per  fronteggiare  la grave crisi dei settori dell'agricoltura,
della    pesca   professionale   e   dell'autotrasporto   conseguente
all'aumento  dei  prezzi  dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento e fino al 31
dicembre   2008,   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa  provvede  con  proprie
risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure
di  sostegno  volte  a  consentire  il  mantenimento  dei  livelli di
competitivita',  previa  apposita  convenzione tra il Ministero dello
sviluppo economico e l'Agenzia.
  3.  Con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentiti i Ministri
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e delle politiche agricole,
alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al
comma  2,  che  definisce  altresi'  le  modalita'  e  le risorse per
l'attuazione  delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme
le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le
disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
    4.  L'applicazione  delle  disposizioni  del presente articolo e'
subordinata  alla  preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 291 dell'art. 1 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2008),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «291. Condizioni per l'emanazione del decreto di cui al
          comma 290.
              Il decreto di cui al comma 290 e' adottato, con cadenza
          trimestrale,  se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta
          in  misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due
          punti  percentuali  rispetto  esclusivamente  al  valore di
          riferimento,  espresso  in  euro, indicato nel Documento di
          programmazione  economico-finanziaria;  il medesimo decreto
          non  puo'  essere  adottato  ove,  nella media del semestre
          precedente,   si  verifichi  una  diminuzione  del  prezzo,
          determinato  ai  sensi  del  comma  290,  rispetto a quello
          indicato      nel      Documento      di     programmazione
          economico-finanziaria.  Il decreto di cui al comma 290 puo'
          essere  adottato  al fine di variare le aliquote di accisa,
          qualora il prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione
          rispetto  al  valore  di  riferimento,  espresso  in  euro,
          indicato      nel      Documento      di     programmazione
          economico-finanziaria.».