Art. 7.
      Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero

    1. Nel  rispetto  dei principi generali di sicurezza e salute dei
dirigenti  e  al  fine di preservare la continuita' assistenziale, le
aziende  definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi
dell'art.  4,  comma 4  del  CCNL  del  3 novembre 2005, modalita' di
riposo  nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di
lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti,
nonche' prevenire il rischio clinico.
    2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al
ruolo   e   alla  funzione  dirigenziale,  la  contrattazione  dovra'
prevedere,  in  particolare,  dopo  l'effettuazione  del  servizio di
guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata,
in  ambito  diurno,  di  un adeguato periodo di riposo obbligatorio e
continuativo,  in  misura  tale da garantire l'effettiva interruzione
tra  la  fine  della  prestazione  lavorativa  e  l'inizio  di quella
successiva.
    3. Le   misure  previste  dai  commi precedenti  garantiscono  ai
dirigenti  una  protezione  appropriata  evitando  che, a causa della
stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza
della  prestazione  professionale,  aumentando  il rischio di causare
lesioni  agli  utenti  o  a  loro  stessi,  ad  altri lavoratori o di
danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
    4. La  contrattazione  si  svolge  nel  rispetto  della normativa
vigente,  tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle regioni
ai sensi dell'art. 5, lettera l) del presente CCNL.
    5. Resta  fermo  quanto  previsto  per la programmazione e per la
articolazione  degli  orari  e  dei  turni  di  guardia dall'art. 14,
comma 7,  del CCNL 3 novembre 2005, tenendo conto di quanto stabilito
in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.
    6. E'  fatta  salva  l'attuale organizzazione del lavoro, purche'
non  sia  in  contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da
verificarsi  a  livello  aziendale  dalle  parti entro novanta giorni
dalla stipula del presente CCNL.