Art. 22. 1. Dopo l'articolo 640 del codice penale e inserito il seguente: "Art. 640-bis ( ((Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). )) - La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee".
Nota all'art. 22: - Si trascrive il testo dell'art. 640 del codice penale, come modificato dall'art. 98 della legge 24 novembre 1981, n. 689: "Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizio raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni: 1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'. (( Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo )) (( che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso )) (( precedente o un'altra circostanza aggravante". )) La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'articolo che precede e' stata cosi' aumentata per effetto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dell'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.