Art. 22.
  1. Dopo l'articolo 640 del codice penale e inserito il seguente:
  "Art.   640-bis  (  ((Truffa  aggravata  per  il  conseguimento  di
erogazioni pubbliche). )) - La pena e' della reclusione da uno a  sei
anni  e  si  procede  d'ufficio  se  il fatto di cui all'articolo 640
riguarda contributi,  finanziamenti,  mutui  agevolati  ovvero  altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato,  di  altri  enti  pubblici  o  delle  Comunita'
europee".
 
          Nota all'art. 22:
             - Si trascrive il testo dell'art. 640 del codice penale,
          come modificato dall'art. 98 della legge 24 novembre  1981,
          n. 689:
             "Art.  640  (Truffa). - Chiunque, con artifizio raggiri,
          inducendo taluno in errore, procura a se'  o  ad  altri  un
          ingiusto  profitto  con  altrui  danno,  e'  punito  con la
          reclusione da sei mesi a tre anni e con la  multa  da  lire
          centomila a due milioni.
             La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della
          multa da lire seicentomila a tre milioni:
              1)  se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
          altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare  taluno
          dal servizio militare;
              2)  se  il  fatto e' commesso ingenerando nella persona
          offesa il timore di un  pericolo  immaginario  o  l'erroneo
          convincimento  di dovere eseguire un ordine dell'autorita'.
(( Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo    ))
(( che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso     ))
(( precedente o un'altra circostanza aggravante".                  ))
             La  misura minima e massima della sanzione pecuniaria di
          cui all'articolo che precede e' stata cosi'  aumentata  per
          effetto  dall'art.  3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e
          dell'art. 113, primo comma, della legge 24  novembre  1981,
          n. 689.