Art. 22.
1. Dopo l'articolo 640 del codice penale e inserito il seguente:
"Art. 640-bis ( ((Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche). )) - La pena e' della reclusione da uno a sei
anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640
riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita'
europee".
Nota all'art. 22:
- Si trascrive il testo dell'art. 640 del codice penale,
come modificato dall'art. 98 della legge 24 novembre 1981,
n. 689:
"Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizio raggiri,
inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
centomila a due milioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da lire seicentomila a tre milioni:
1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare;
2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'.
(( Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo ))
(( che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso ))
(( precedente o un'altra circostanza aggravante". ))
La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di
cui all'articolo che precede e' stata cosi' aumentata per
effetto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e
dell'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.