Art. 16 1. Le pene e le sanzioni di cui agli articoli precedenti possono essere aumentate fino al raddoppio in caso di recidiva o nel caso in cui risulti che i reati siano commessi con riferimento a prosciutti comunque destinati all'esportazione in un Paese straniero. 2. La sentenza di condanna per i reati previsti ai precedenti articoli e' pubblicata su due giornali a larga diffusione nazionale, di cui uno specializzato o di categoria.