Art. 16 
 
  1. Le pene e le sanzioni di cui agli  articoli  precedenti  possono
essere aumentate fino al raddoppio in caso di recidiva o nel caso  in
cui risulti che i reati siano commessi con riferimento  a  prosciutti
comunque destinati all'esportazione in un Paese straniero. 
  2. La sentenza di condanna  per  i  reati  previsti  ai  precedenti
articoli e' pubblicata su due giornali a larga diffusione  nazionale,
di cui uno specializzato o di categoria.