Art. 10. 
       (Compiti del comune per servizi di competenza statale) 
  1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe,  di  stato
civile, di statistica e di leva militare. 
  2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale
del Governo. 
  3. Ulteriori funzioni  amministrative  per  servizi  di  competenza
statale possono essere affidate ai  comuni  dalla  legge  che  regola
anche  i  relativi  rapporti  finanziari,  assicurando   le   risorse
necessarie.