Art. 11. 
                   (Modifiche territoriali, fusione 
                      ed istituzione di comuni) 
1. A norma degli articoli 117 e 133 della  Costituzione,  le  regioni
possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni  sentite
le  popolazioni  interessate,  nelle  forme  previste   dalla   legge
regionale. Salvo i casi' di fusione  tra  piu'  comuni,  non  possono
essere istituiti nuovi comuni con  popolazione  inferiore  ai  10.000
abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza  che  altri
comuni scendano sotto tale limite. 
2.  Le  regioni  predispongono  un  programma   di   modifica   delle
circoscrizioni  comunali  e  di  fusione  dei  piccoli  comuni  e  lo
aggiornano  ogni  cinque  anni,  tenendo  anche  conto  delle  unioni
costituite ai sensi dell'articolo 26. 
3. La legge regionale che istituice nuovi comuni, mediante fusione di
due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di  origine  o
ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e
di decentramento dei servizi. 
4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti anche con comuni  di  popolazione  superiore,  oltre
agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i  dieci
anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari
commisurati ad una  quota  dei  trasferimenti  spettanti  ai  singoli
comuni che si fondono. 
5. Nel caso di fusione di due o piu' comuni con popolazione  inferior
a 5.000 abitanti, tali contributi  straordinari  sono  calcolati  per
ciascun comune. Nel  caso  di  fusione  di  uno  o  piu'  comuni  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti  con  uno  o  piu'  comuni  di
popolazione  superiore,  i  contributi  straordinari  sono  calcolati
soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000  abitanti  ed
iscritti nel  bilancio  del  comune  risultante  dalla  fusione,  con
obbligo di destinarne non meno del 70 per cento a  spese  riguardanti
esclusivamente  il  territorio  ed  i  servizi  prestati  nell'ambito
territoriale dei comuni soppressi,  aventi  popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti. 
 
          Note all'art. 11:
             -  Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si veda
          la precedente nota all'art. 3.
             -  Il  testo  dell'art.  133  della  Costituzione  e' il
          seguente:
          "Art.  133. - Il mutamente delle circoscrizioni provinciali
          e la istituzione  di  nuove  province  nell'ambito  di  una
          regione  sono  stabiliti  con  leggi  della  Repubblica, su
          iniziative dei comuni sentita la stessa regione.
          La  regione,  sentite  le popolazioni interessate, puo' con
          sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi  comuni  e
          modificate le loro circoscrizioni e denominazioni".