Art. 13. 
              (Circoscrizioni di decentramento comunale) 
1. I comuni capoluogo  di  provincia  ed  i  comuni  con  popolazione
superiore a  100.000  abitanti  articolano  il  loro  territorio  per
istituire le circoscrizioni  di  decentramento,  quali  organismi  di
partecipazione, di consultazione e di gestione di  servizi  di  base,
nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune. 
2.  L'organizzazione  e  le  funzioni   delle   circoscrizioni   sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. 
3. I comuni con popolazione  tra  i  30.000  ed  i  100.000  abitanti
possono  articolare  il  territorio   comunale   per   istituire   le
circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma  2.
4.  Il  consiglio  circoscrizionale  rappresenta  le  esigenze  della
popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unita'  del  comune
ed e' eletto a suffragio  diretto  secondo  le  norme  stabilite  per
l'elezione dei consigli comunali con popolazione  superiore  a  5.000
abitanti. 
5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente. 
6. E' abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche
e integrazioni.