Art. 25. (Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica) 1. Il Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica e' nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi subito dopo la costituzione di questa all'inizio della legislatura. 2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per l'intera durata della legislatura. 3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e' abrogato.