Art. 26. 
         (Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali) 
  1. A  decorrere  dalla  data  di  rilascio  della  concessione,  la
concessionaria pubblica e i concessionari  privati  nazionali  devono
riservare, in relazione alla direttiva del Consiglio delle  Comunita'
europee del 3 ottobre 1989  (89/552/CEE),  alle  opere  europee,  sul
totale del  tempo  dedicato  ogni  anno  alla  trasmissione  di  film
cinematografici, le seguenti percentuali: 
    a) non meno del 40 per cento per il primo triennio; 
    b) non meno del 51 per cento per gli anni successivi. 
  2. La percentuale per il primo biennio, qualora  non  possa  essere
raggiunta per insufficienza quantitativa di produzione  europea,  non
dovra'  comunque  essere  inferiore  a  quella  risultante  nell'anno
precedente l'entrata in vigore della presente legge. 
  3. Alle opere di origine italiana deve essere  riservato  non  meno
del 50 per cento del tempo di trasmissione  effettivamente  destinato
alle opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda  i  film
cinematografici, un minimo di un quinto  deve  essere  costituito  da
opere prodotte negli ultimi cinque anni. 
  4. Sono considerati film cinematografici quelli  riconosciuti  tali
dagli organi competenti in  materia  di  cinematografia  di  ciascuno
Stato della Comunita' economica europea. 
  5. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca,
francese, slovena e ladina, la riserva di cui al  comma  1  comprende
altresi'  produzioni,  acquisizioni  e  lavorazioni  della  Svizzera,
dell'Austria e della Jugoslavia. 
 
          Nota all'art. 26 comma 1:
          -  Per quanto concerne la direttiva n. 89/552/CEE vedi nota
          all'art.  8, comma 3.