Art. 26. (Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali) 1. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, la concessionaria pubblica e i concessionari privati nazionali devono riservare, in relazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), alle opere europee, sul totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di film cinematografici, le seguenti percentuali: a) non meno del 40 per cento per il primo triennio; b) non meno del 51 per cento per gli anni successivi. 2. La percentuale per il primo biennio, qualora non possa essere raggiunta per insufficienza quantitativa di produzione europea, non dovra' comunque essere inferiore a quella risultante nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge. 3. Alle opere di origine italiana deve essere riservato non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato alle opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici, un minimo di un quinto deve essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque anni. 4. Sono considerati film cinematografici quelli riconosciuti tali dagli organi competenti in materia di cinematografia di ciascuno Stato della Comunita' economica europea. 5. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina, la riserva di cui al comma 1 comprende altresi' produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria e della Jugoslavia.
Nota all'art. 26 comma 1: - Per quanto concerne la direttiva n. 89/552/CEE vedi nota all'art. 8, comma 3.