Art. 27. 
                  (Norme sul canone di abbonamento) 
1. A decorrere dal  1o  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
entrata in vigore della presente legge  e'  soppresso  il  canone  di
abbonamento suppletivo dovuto dai  detentori  di  apparecchi  atti  o
adattabili  alla  ricezione  di  trasmissioni  televisive  a   colori
previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile  1975,
n. 103. 
2. Il pagamento del canone di abbonamento alla  televisione  consente
la detenzione di uno o piu' apparecchi televisivi ad uso  privato  da
parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza  o
dimora. 
 
          Nota all'art. 27, comma 1:
          -  Per  il testo dell'art. 15, comma quarto, della legge n.
          103/1975, vedi nota all'art. 8, comma 17.