Art. 27. (Norme sul canone di abbonamento) 1. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103. 2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o piu' apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.
Nota all'art. 27, comma 1: - Per il testo dell'art. 15, comma quarto, della legge n. 103/1975, vedi nota all'art. 8, comma 17.