Art. 14 
 
  1. Qualora sia opportuno effettuare un esame  contestuale  di  vari
interessi  pubblici  coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
l'amministrazione procedente  indice  di  regola  una  conferenza  di
servizi. 
  2.  La  conferenza  stessa  puo'  essere   indetta   anche   quando
l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,  nulla
osta  o  assensi  comunque  denominati   di   altre   amministrazioni
pubbliche. In tal caso le denominazioni concordate  nella  conferenza
tra tutte le amministrazioni intervenute  tengono  luogo  degli  atti
predetti. 
  3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la  quale,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla  conferenza  o  vi
abbia partecipato tramite rappresentanti privi  della  competenza  ad
esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non  comunichi
all'amministrazione procedente il  proprio  motivato  dissenso  entro
venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento
della comunicazione delle  determinazioni  adottate,  qualora  queste
ultime  abbiano   contenuto   sostanzialmente   diverso   da   quelle
originariamente previste. 
  4. Le disposizioni  di  cui  al  comma  3  non  si  applicano  alle
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.