Art. 18.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure
adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di
cui all'articolo 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono
attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione
procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del
procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi
o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del
procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta
a certificare.
Nota all'art. 18:
- La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme".