Art. 19. 
 
  1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  dell'articolo  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo  parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in
cui   l'esercizio   di   un'attivita'   privata,    subordinato    ad
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso  o  altro
atto di consenso  comunque  denominato,  puo'  essere  intrapreso  su
denuncia di inizio dell'attivita' stessa  da  parte  dell'interessato
all'amministrazione    competente.    In     tali     casi     spetta
all'amministrazione competente verificare  d'ufficio  la  sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del
caso,  con  provvedimento  motivato,  il  divieto   di   prosecuzione
dell'attivita' e la rimozione dei sui effetti, salvo  che,  ove  cio'
sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente  detta  attivita'  ed  i  suoi  effetti  entro   il   termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa. 
  2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi  in
cui  all'attivita'  puo'  darsi   inizio   immediatamente   dopo   la
presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso  di  un  termine
fissato per categorie di atti, in relazione alla  complessita'  degli
accertamenti richiesti. 
  3. Ai fini dell'adozione del regolameto  di  cui  al  comma  1,  il
parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di  Stato  deve
essere reso entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso  tale
termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei  casi  in
cui il rilascio dell'atto  di  assenso  dell'amministrazione  dipenda
esclusivamente dall'accertamento  dei  presupposti  e  dei  requisiti
prescritti, senza l'sperimento di prove a  cio'  destinate,  non  sia
previsto alcun  limite  o  contigente  complessivo  per  il  rilascio
dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare  pregiudizio  alla
tutela dei valori storico-artistici e ambientali e  siano  rispettate
le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro. 
  5. Restano ferme le  norme  attualmente  vigenti  che  stabiliscono
regole  analoghe  o  equipolleti  a  quelle  previste  dal   presente
articolo.