Art. 20.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in
cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque
denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivita'
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato
per categorie di atti, in relazione alla complessita' del rispettivo
procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi,
sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione
competente puo' annullare l'atto di assenso illegittimamente formato,
salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i
vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il
parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve
essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che
stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal
presente articolo.
Nota all'art. 20:
- Per il comma 2 dell'art. 17 della citata legge n.
400/1988 vedi precedente nota all'art. 19.