Art. 31.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 - legge 26 giugno 1990 n.
162, art. 32, comma 1)
Quote di fabbricazione
1. Il Ministro della sanita', entro il mese di novembre di ogni
anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni
internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantita' delle
varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I,
II, III, IV e V di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate
e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno
successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.
2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al
comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno
al quale si riferiscono.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non
superiori al 10 per cento sulle quantita' consentite purche' siano
denunciate al Ministero della sanita' entro quindici giorni dal
momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei
quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.
5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
in quantita' superiori a quelle consentite o tollerate e' punito con
la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti
milioni.
Note all'art. 31:
- Il decreto di cui al comma 1 viene annualmente
predisposto dalla Direzione generale del servizio
farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti; per l'anno
1990 e' stato emanato in data 22 novembre 1989.
- L'art. 31 della legge n. 685/1975 prevedeva
originariamente la pena della reclusione fino ad un anno o
la multa fino a lire 2 milioni; per i successivi aumenti
della pena pecuniaria si veda la nota all'art. 28.