Art. 31. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 - legge 26  giugno  1990  n.
                       162, art. 32, comma 1) 
                       Quote di fabbricazione 
 
  1. Il Ministro della sanita', entro il mese  di  novembre  di  ogni
anno,  tenuto  conto  degli  impegni  derivanti   dalle   convenzioni
internazionali, stabilisce con proprio  decreto  le  quantita'  delle
varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle  tabelle  I,
II, III, IV e V di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate
e messe in vendita, in  Italia  o  all'estero,  nel  corso  dell'anno
successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione. 
  2. I limiti quantitativi stabiliti  nel  provvedimento  di  cui  al
comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno
al quale si riferiscono. 
  3. I provvedimenti di cui ai commi 1  e  2  sono  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  4.  Sono  tollerate  eventuali  eccedenze  di   fabbricazione   non
superiori al 10 per cento sulle quantita'  consentite  purche'  siano
denunciate al Ministero  della  sanita'  entro  quindici  giorni  dal
momento in cui  sono  accertate.  Le  eccedenze  sono  computate  nei
quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo. 
  5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti  o  psicotrope
in quantita' superiori a quelle consentite o tollerate e' punito  con
la reclusione fino ad un anno o  con  la  multa  fino  a  lire  venti
milioni. 
 
          Note all'art. 31:
             -  Il  decreto  di  cui  al  comma  1  viene annualmente
          predisposto   dalla   Direzione   generale   del   servizio
          farmaceutico  -  Ufficio  centrale stupefacenti; per l'anno
          1990 e' stato emanato in data 22 novembre 1989.
             -   L'art.   31   della   legge  n.  685/1975  prevedeva
          originariamente la pena della reclusione fino ad un anno  o
          la  multa  fino  a lire 2 milioni; per i successivi aumenti
          della pena pecuniaria si veda la nota all'art. 28.