Art. 32.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32)
Autorizzazione alla fabbricazione
1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre
alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle
foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze
stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda
al Ministero della sanita', entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel
comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per
sintesi sostanze psicotrope.
3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione
all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito
di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:
a) le generalita' del richiedente: titolare dell'impresa o legale
rappresentante dell'ente che avra' la responsabilita' per quanto
riguarda l'osservanza delle norme di legge;
b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o
dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali
adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da
porsi in lavorazione;
c) le generalita' del direttore tecnico che assume la
responsabilita' con il titolare dell'impresa o il legale
rappresentante dell'ente;
d) la qualita' e i quantitativi delle materie prime richieste per
la lavorazione;
e) le sostanze che si intende fabbricare, nonche' i procedimenti
di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile
delle rese di lavorazione.
5. L'autorizzazione e' valida, oltre che per la fabbricazione di
sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle
relative materie prime, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti.