Art. 32. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32) 
                   Autorizzazione alla fabbricazione 
  1.  Chiunque  intenda  ottenere   l'autorizzazione   per   estrarre
alcaloidi dalla pianta di  papavero  sonnifero  o  dall'oppio,  dalle
foglie o dalla pasta di coca o da altre  piante  contenenti  sostanze
stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda
al Ministero della sanita', entro il 31 ottobre di ciascun anno. 
  2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel
comma 1, da chi intenda estrarre,  trasformare  ovvero  produrre  per
sintesi sostanze psicotrope. 
  3. La domanda deve essere corredata dal certificato  di  iscrizione
all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere  munito
di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine. 
  4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla  camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere: 
    a) le generalita' del richiedente: titolare dell'impresa o legale
rappresentante dell'ente che  avra'  la  responsabilita'  per  quanto
riguarda l'osservanza delle norme di legge; 
    b)  la  sede,  l'ubicazione  e   la   descrizione   dell'ente   o
dell'impresa di fabbricazione  con  descrizione  grafica  dei  locali
adibiti alla lavorazione e al deposito  della  merce  lavorata  o  da
porsi in lavorazione; 
    c)  le  generalita'  del  direttore   tecnico   che   assume   la
responsabilita'  con   il   titolare   dell'impresa   o   il   legale
rappresentante dell'ente; 
    d) la qualita' e i quantitativi delle materie prime richieste per
la lavorazione; 
    e) le sostanze che si intende fabbricare, nonche' i  procedimenti
di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile
delle rese di lavorazione. 
  5. L'autorizzazione e' valida, oltre che per  la  fabbricazione  di
sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  anche  per  l'acquisto  delle
relative materie prime, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti.