Art. 33.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33)
Idoneita' dell'officina ai fini della fabbricazione
1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti
esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonche' di
locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime
occorrenti per la fabbricazione.
2. Il Ministero della sanita' accerta la sussistenza dei requisiti
di cui al comma 1.
3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di
officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
4. Il Ministero della sanita' accerta, mediante ispezione,
l'idoneita' dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni.
5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
Nota all'art. 33:
- L'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con R.D. n. 1265/1934, come sostituito dall'art.
2 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e' cosi' formulato:
"Art. 144. - L'apertura di nuove officine di prodotti
chimici usati in medicina e di preparati galenici e'
sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il
quale la concede sentito il parere del Consiglio superiore
di sanita' e della corporazione della chimica, tenuta
presente l'opportunita' dell'apertura in rapporto alle
esigenze del servizio.
L'autorizzazione e' concessa previo accertamento che
l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneita' dei
locali, dia affidamento per l'ottima qualita' delle
produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo
continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in
chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in
farmacia, e iscritta nell'albo professionale.
La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle
condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca
dell'autorizzazione.
E' vietata l'istituzione di nuove officine in diretta
comunicazione con le farmacie per la preparazione di
prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici,
quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della
farmacia stessa.
Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non
possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad
altra farmacia.
E' vietato il cumulo nella stessa persona della
direzione tecnica di piu' officine. E' pure vietato il
cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di
una officina, a meno che non si tratti di officina gia'
autorizzata di proprieta' del farmacista ed in diretta
comunicazione con la farmacia.
Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione,
ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita
dei prescritti requisiti, e' punito con l'ammenda da lire
cinquecento a cinquemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale,
puo' ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento
del prefetto e' definitivo".
La sanzione dell'ammenda di cui al penultimo comma
dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge
24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non
costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte
le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena
dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata
dall'art. 42, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati
punibili con la sola pena della multa.
La misura minima e massima della sanzione di cui sopra
e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L.
5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21
ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con
assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3, legge 12
luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre
1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art.
113, primo comma). La misura attuale della sanzione e'
quindi "da lire centomila a lire unmilione".