Art. 33. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33) 
          Idoneita' dell'officina ai fini della fabbricazione 
  1.  Ogni  officina  deve  essere  provvista   di   locali   adibiti
esclusivamente  alla  fabbricazione  delle  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati  allo  scopo,  nonche'  di
locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime
occorrenti per la fabbricazione. 
  2. Il Ministero della sanita' accerta la sussistenza dei  requisiti
di cui al comma 1. 
  3. Qualora il richiedente  non  sia  autorizzato  all'esercizio  di
officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione. 
  4.  Il  Ministero  della  sanita'  accerta,   mediante   ispezione,
l'idoneita' dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del  testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni. 
  5. Le  spese  relative  a  tali  accertamenti  sono  a  carico  del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati  con  imputazione  ad
apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali. 
 
          Nota all'art. 33:
             -  L'art.  144  del  testo  unico delle leggi sanitarie,
          approvato con R.D. n. 1265/1934, come sostituito  dall'art.
          2 della legge 1› maggio 1941, n. 422, e' cosi' formulato:
             "Art.  144.  -  L'apertura di nuove officine di prodotti
          chimici usati  in  medicina  e  di  preparati  galenici  e'
          sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il
          quale la concede sentito il parere del Consiglio  superiore
          di  sanita'  e  della  corporazione  della  chimica, tenuta
          presente  l'opportunita'  dell'apertura  in  rapporto  alle
          esigenze del servizio.
             L'autorizzazione  e'  concessa  previo  accertamento che
          l'officina, per attrezzatura tecnica e  per  idoneita'  dei
          locali,   dia   affidamento  per  l'ottima  qualita'  delle
          produzioni e delle preparazioni e che sia diretta  in  modo
          continuativo  da  persona munita di laurea in chimica, o in
          chimica  e  farmacia,  o  in  farmacia,  o  di  diploma  in
          farmacia, e iscritta nell'albo professionale.
             La  mancanza,  in  qualsiasi  momento,  di  alcune delle
          condizioni indicate nel comma precedente importa la  revoca
          dell'autorizzazione.
             E'  vietata  l'istituzione  di nuove officine in diretta
          comunicazione  con  le  farmacie  per  la  preparazione  di
          prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici,
          quando essi non siano  destinati  ad  uso  esclusivo  della
          farmacia stessa.
             Le  officine  del  genere, regolarmente autorizzate, non
          possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad
          altra farmacia.
             E'   vietato   il  cumulo  nella  stessa  persona  della
          direzione tecnica di piu'  officine.  E'  pure  vietato  il
          cumulo  della direzione di una farmacia con la direzione di
          una officina, a meno che non si  tratti  di  officina  gia'
          autorizzata  di  proprieta'  del  farmacista  ed in diretta
          comunicazione con la farmacia.
             Chiunque   eserciti  un'officina  senza  autorizzazione,
          ovvero senza che alla stessa sia  preposta  persona  munita
          dei  prescritti  requisiti, e' punito con l'ammenda da lire
          cinquecento a cinquemila.
             Il  prefetto, indipendentemente dal procedimento penale,
          puo' ordinare la chiusura dell'officina.  Il  provvedimento
          del prefetto e' definitivo".
             La  sanzione  dell'ammenda  di  cui  al  penultimo comma
          dell'articolo sopra riportato e' stata  sostituita  con  la
          sanzione  amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge
          24 dicembre 1975, n. 706, il  quale  ha  previsto  che  non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggette alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  per  le  quali  fosse prevista la sola pena
          dell'ammenda.  La  legge  n.  706/1975  e'  stata  abrogata
          dall'art.   42,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
          la  depenalizzazione  del reato, includendovi anche i reati
          punibili con la sola pena della multa.
             La  misura  minima e massima della sanzione di cui sopra
          e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L.
          5  ottobre  1945,  n.   679),  poi  per otto (D.L.C.P.S. 21
          ottobre  1947,  n.   1250),   quindi   per   quaranta   con
          assorbimento  dei  precedenti  aumenti  (art.  3,  legge 12
          luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre
          1981, n.  689, art. 114, primo comma, in relazione all'art.
          113, primo comma).  La misura  attuale  della  sanzione  e'
          quindi "da lire centomila a lire unmilione".