Art. 34. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 34) 
                 Controllo sui cicli di lavorazione 
 
  1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese  nelle  tabelle  I,  II,
III, IV e V di cui all'articolo 14, devono  essere  dislocati  uno  o
piu' sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza  per
il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' per  la  sorveglianza  a  carattere  continuativo
durante i cicli di lavorazione. 
  2. La vigilanza puo' essere disposta, su  richiesta  del  Ministero
della sanita', previa intesa con il Comando generale della Guardia di
finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati  all'impiego
di dette sostanze. 
  3. Le istruzioni di servizio sono impartite  dal  Comando  generale
della Guardia di finanza in conformita' alle disposizioni di  massima
concertate, anche ai fini  del  coordinamento,  col  Ministero  della
sanita'. 
  4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti  o  psicotrope,
hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari  addetti  alla
vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per  lo  svolgimento
delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per  i  turni
di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.