Art. 35. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35) 
                    Controllo sulle materie prime 
 
  1. Il Ministero della sanita' esercita il controllo sulle quantita'
di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di  sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV  e  V
di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna
officina e sulla loro destinazione,  con  particolare  riguardo  alla
ripartizione quantitativa sul mercato. 
  2. Il Ministro della sanita' puo' limitare o vietare, in  qualsiasi
momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la  fabbricazione
di singole sostanze stupefacenti o psicotrope. 
  3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad  affettuare
saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria
che su richiesta del Ministero della sanita'. 
 
          Nota all'art. 35:
             -   Per   quanto   riguarda  la  quantita'  di  sostanze
          stupefacenti o psicotrope che possono essere  fabbricate  e
          messe in vendita, vedasi l'art. 31 e relativa nota.