Art. 35. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35) Controllo sulle materie prime 1. Il Ministero della sanita' esercita il controllo sulle quantita' di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato. 2. Il Ministro della sanita' puo' limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope. 3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad affettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanita'.
Nota all'art. 35: - Per quanto riguarda la quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita, vedasi l'art. 31 e relativa nota.