Art. 13.
  1.  Nel  comma  1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale,
dopo le parole "il giudice", sono inserite le seguenti, comprese  tra
due  virgole:  "se  non  vi  ha  proceduto  nel corso dell'udienza di
convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto".