Art. 19. 1. L'articolo 325 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) nel comma 1, le parole "Contro le ordinanze emesse a norma dell'articolo 324" sono sostituite dalle seguenti: "Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322- bis e 324"; b) nel comma 2, le parole "contro il provvedimento di sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "contro il decreto di sequestro emesso dal giudice".