Art. 19.
1. L'articolo 325 del codice di procedura penale e' cosi'
modificato:
a) nel comma 1, le parole "Contro le ordinanze emesse a norma
dell'articolo 324" sono sostituite dalle seguenti: "Contro le
ordinanze emesse a norma degli articoli 322- bis e 324";
b) nel comma 2, le parole "contro il provvedimento di sequestro"
sono sostituite dalle seguenti: "contro il decreto di sequestro
emesso dal giudice".