Art. 19.
  1.   L'articolo  325  del  codice  di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato:
    a)  nel  comma  1,  le parole "Contro le ordinanze emesse a norma
dell'articolo  324"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Contro   le
ordinanze emesse a norma degli articoli 322- bis e 324";
    b)  nel comma 2, le parole "contro il provvedimento di sequestro"
sono sostituite dalle  seguenti:  "contro  il  decreto  di  sequestro
emesso dal giudice".