Art. 12. 
1. La quota variabile del fondo per il  finanziamento  dei  programmi
regionali di sviluppo di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  b),
della legge 14 giugno 1990,  n.  158,  al  netto  degli  stanziamenti
annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per gli  anni
1991, 1992 e 1993 nella misura, rispettivamente, di lire 68 miliardi,
lire 137 miliardi e lire 210 miliardi. 
 
          Nota all'art. 12:
          -  Il  testo  dell'art.  3,  primo comma, lettera b), della
          legge 14 giugno 1990, n. 158, concernente "Norme di  delega
          in  materia  di  autonomia impositiva delle regioni e altre
          disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato
          e  le regioni", e' il seguente: "b) da una quota variabile,
          determinata con la legge  finanziaria  su  base  triennale,
          comprensiva   degli  stanziamenti  annuali  previsti  dalle
          vigenti leggi di settore".