Art. 14. Esami di idoneita' ed integrativi. Sessioni di esame 1. La prima e la seconda sessione degli esami di idoneita' negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado hanno inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico. 2. Le eventuali prove suppletive della seconda sessione si concludono di regola prima dell'inizio delle lezioni stabilito dal suddetto calendario. 3. Ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 184, le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute. 4. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal provveditore agli studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. 5. Ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per l'eventuale riparazione, debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravita', e' consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purche' il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non puo' essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilita' in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro gravissimo motivo, di terminare l'esame nella sede in cui e' stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova scuola e, in luogo di essi, e' conservata la domanda di trasferimento.