Art. 14.
        Esami di idoneita' ed integrativi. Sessioni di esame
  1.  La  prima  e la seconda sessione degli esami di idoneita' negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado hanno  inizio  nel
giorno stabilito dal calendario scolastico.
  2.   Le  eventuali  prove  suppletive  della  seconda  sessione  si
concludono di regola prima dell'inizio delle  lezioni  stabilito  dal
suddetto calendario.
  3.  Ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n.
184, le prove orali sostenute alla presenza di  un  solo  commissario
sono nulle e devono essere ripetute.
  4.  In  caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo
istituto, i presidi sono convocati dal  provveditore  agli  studi  al
fine  di  assegnare  ad  altri  istituti  i  candidati  risultati  in
eccedenza, come previsto dall'art. 57  del  regio  decreto  4  maggio
1925, n. 653.
  5.  Ai  sensi dell'art. 60 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653,
tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle  per  l'eventuale
riparazione,  debbono  essere  sostenute  nel  medesimo istituto. Per
circostanze di eccezionale gravita', e' consentito  il  trasferimento
del  candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purche' il
preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta  con
la  dichiarazione  che  i  motivi sono attendibili. Il nulla osta non
puo' essere concesso se non nel caso in cui  il  candidato  documenti
l'assoluta  impossibilita'  in  cui  sia  venuto a trovarsi per grave
malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica  fiscale,  o
per  altro  gravissimo motivo, di terminare l'esame nella sede in cui
e' stato iniziato. Il  nulla  osta  deve  indicare  esplicitamente  i
motivi   della   concessione   e   fare   espresso  riferimento  alla
documentazione fornita. I documenti relativi al candidato  trasferito
sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova scuola e, in luogo di
essi, e' conservata la domanda di trasferimento.