Art. 16.
             Esami di idoneita'. Requisiti di ammissione
  1.  I  candidati  privatisti che siano in possesso di licenza media
possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo,  agli  esami
di   idoneita'   nei  ginnasi,  nei  licei  classici,  scientifici  e
linguistici,  nei  licei  artistici,  negli  istituti  d'arte,  negli
istituti   magistrali,   negli  istituti  tecnici  e  negli  istituti
professionali di  qualsiasi  tipo;  detti  candidati  sono  tenuti  a
presentare  i programmi integrali delle classi precedenti quella alla
quale aspirano.
  2. Conformemente a quanto  previsto  per  gli  esami  di  maturita'
dall'art.  3  della  legge  5  aprile  1969,  n. 119, sono dispensati
dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati
che  abbiano  compiuto  il  diciottesimo  anno  di  eta'  il   giorno
precedente   quello  dell'inizio  delle  prove  scritte  della  prima
sessione.
  3. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno
in corso il ventitreesimo anno di eta' sono  dispensati  dall'obbligo
dell'intervallo  e  dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio
inferiore.
  4. Nelle  scuole  magistrali  possono  partecipare  agli  esami  di
idoneita'   alle  classi  seconda  e  terza,  trascorso  il  previsto
intervallo,  i  candidati  in  possesso  della  licenza  media,  e  i
candidati che abbiano compiuto, o compiano, entro l'anno in corso, il
ventunesimo  anno  di eta', indipendentemente dal possesso del titolo
di studio inferiore; detti  candidati  sono  tenuti  a  presentare  i
programmi   integrali  delle  classi  precedenti  quella  alla  quale
aspirano.
  5. I candidati privatisti, i quali siano in possesso del diploma di
maturita', di abilitazione o di qualifica  professionale,  ovvero  di
idoneita'  o  promozione  o  di  ammissione alla frequenza conseguito
presso un istituto di  istruzione  secondaria  o  artistica  statale,
pareggiato  o  legalmente  riconosciuto, sostengono le prove di esame
(scritte, grafiche, orali e  pratiche)  sui  programmi  delle  classi
precedenti  quella  alla quale aspirano, limitatamente alle materie o
parti  di  materie  non  comprese  nei  programmi  della  scuola   di
provenienza.
  6.  All'inizio  della  sessione  ciascuna  commissione esaminatrice
provvede alla revisione dei programmi presentati  dai  candidati;  la
sufficienza  di  tali  programmi  e'  condizione  indispensabile  per
l'ammissione agli esami.
  7. I candidati iscritti ad esami di maturita' non possono sostenere
in  prima  sessione  gli  esami  di  licenza  media,   di   qualifica
professionale,   di   licenza   di  maestro  d'arte,  d'idoneita'  od
integrativi per l'ammissione  a  classi  di  istituti  di  istruzione
secondaria di secondo grado, stante il divieto di cui all'art. 44 del
regio  decreto  4  maggio  1925,  n. 653, se non previa rinuncia agli
esami di maturita'.
  8.  Negli  esami di idoneita' i candidati privatisti possono essere
ammessi alla riparazione qualunque sia il numero  delle  materie  non
superate  in  prima sessione, purche', a giudizio inappellabile della
commissione, non abbiano  rivelato  nel  complesso  delle  discipline
insufficienze molto gravi.
  9.  Possono  partecipare  agli  esami di idoneita' nei ginnasi, nei
licei classici, scientifici e linguistici, nei licei artistici, negli
istituti d'arte, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici  e
negli  istituti professionali di qualsiasi tipo, anche gli alunni che
intendono sostenere, ai sensi dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio
1925, n.  653,  esami  di  idoneita'  per  la  classe  immediatamente
superiore  a  quella  successiva  alla  classe  da  essi frequentata,
purche' abbiano ottenuto da  questa  la  promozione  per  effetto  di
scrutinio  finale, e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo
prescritto.