Art. 16. Esami di idoneita'. Requisiti di ammissione 1. I candidati privatisti che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneita' nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d'arte, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e negli istituti professionali di qualsiasi tipo; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. 2. Conformemente a quanto previsto per gli esami di maturita' dall'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119, sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte della prima sessione. 3. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di eta' sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. 4. Nelle scuole magistrali possono partecipare agli esami di idoneita' alle classi seconda e terza, trascorso il previsto intervallo, i candidati in possesso della licenza media, e i candidati che abbiano compiuto, o compiano, entro l'anno in corso, il ventunesimo anno di eta', indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. 5. I candidati privatisti, i quali siano in possesso del diploma di maturita', di abilitazione o di qualifica professionale, ovvero di idoneita' o promozione o di ammissione alla frequenza conseguito presso un istituto di istruzione secondaria o artistica statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. 6. All'inizio della sessione ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi e' condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. 7. I candidati iscritti ad esami di maturita' non possono sostenere in prima sessione gli esami di licenza media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, d'idoneita' od integrativi per l'ammissione a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, stante il divieto di cui all'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, se non previa rinuncia agli esami di maturita'. 8. Negli esami di idoneita' i candidati privatisti possono essere ammessi alla riparazione qualunque sia il numero delle materie non superate in prima sessione, purche', a giudizio inappellabile della commissione, non abbiano rivelato nel complesso delle discipline insufficienze molto gravi. 9. Possono partecipare agli esami di idoneita' nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d'arte, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e negli istituti professionali di qualsiasi tipo, anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, esami di idoneita' per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purche' abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale, e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.