Art. 23.
      Esami di qualifica professionale. Svolgimento delle prove
  1.  Le prove pratiche (e, secondo l'indirizzo delle sezioni, quelle
grafiche o scritte) precedono la prova orale; il loro  risultato  non
ha  valore eliminatorio rispetto alla prova orale stessa, ma concorre
a determinare l'esito finale.
  2. La prova orale verte sul programma di insegnamento di  tutte  le
discipline  previste  per  l'ultimo  anno  di  corso e consiste in un
colloquio atto ad accertare il grado di  preparazione,  di  capacita'
professionale,  nonche'  quello  di  cultura  generale  raggiunti dal
candidato. Per i candidati  privatisti  l'esame  comprende  anche  le
materie  o  parti  di  materie  degli  anni  precedenti,  incluse  le
dimostrazioni pratiche, tenuto conto del titolo di studio in possesso
dei candidati stessi.
  3. L'esame finale comprende anche la prova di educazione fisica.
  4. Nell'espletamento di tutte le  prove  d'esame,  comprese  quelle
pratiche,  la  commissione deve tendere ad accertare che il candidato
privatista  abbia  una   preparazione   culturale   e   professionale
corrispondente  ai  programmi di insegnamento dei vari anni del corso
di studi propri della qualifica che intende conseguire.
  5. Il risultato dell'esame di qualifica si  esprime,  per  ciascuna
disciplina oggetto delle prove, con voto unico espresso in decimi; la
votazione media in centesimi.
  6.  Per  le  materie  d'insegnamento costituenti, in base al quadro
orario,  un  unico  gruppo,  e'  attribuito  un  voto  unico,   salva
l'indicazione  in  parentesi, sul diploma di qualifica, delle materie
costituenti il gruppo.
  7. Nei diplomi di qualifica, da  rilasciare  agli  interessati  che
abbiano   provveduto   al   pagamento   della   relativa   tassa,  la
denominazione della  qualifica  professionale  deve  corrispondere  a
quella prevista dai vigenti programmi.
  8.  Lo  svolgimento degli esami di qualifica nei corsi sperimentali
di "Progetto 92" e' disciplinato dalla ordinanza ministeriale  n.  99
del 5 aprile 1991.