Art. 23. Esami di qualifica professionale. Svolgimento delle prove 1. Le prove pratiche (e, secondo l'indirizzo delle sezioni, quelle grafiche o scritte) precedono la prova orale; il loro risultato non ha valore eliminatorio rispetto alla prova orale stessa, ma concorre a determinare l'esito finale. 2. La prova orale verte sul programma di insegnamento di tutte le discipline previste per l'ultimo anno di corso e consiste in un colloquio atto ad accertare il grado di preparazione, di capacita' professionale, nonche' quello di cultura generale raggiunti dal candidato. Per i candidati privatisti l'esame comprende anche le materie o parti di materie degli anni precedenti, incluse le dimostrazioni pratiche, tenuto conto del titolo di studio in possesso dei candidati stessi. 3. L'esame finale comprende anche la prova di educazione fisica. 4. Nell'espletamento di tutte le prove d'esame, comprese quelle pratiche, la commissione deve tendere ad accertare che il candidato privatista abbia una preparazione culturale e professionale corrispondente ai programmi di insegnamento dei vari anni del corso di studi propri della qualifica che intende conseguire. 5. Il risultato dell'esame di qualifica si esprime, per ciascuna disciplina oggetto delle prove, con voto unico espresso in decimi; la votazione media in centesimi. 6. Per le materie d'insegnamento costituenti, in base al quadro orario, un unico gruppo, e' attribuito un voto unico, salva l'indicazione in parentesi, sul diploma di qualifica, delle materie costituenti il gruppo. 7. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi. 8. Lo svolgimento degli esami di qualifica nei corsi sperimentali di "Progetto 92" e' disciplinato dalla ordinanza ministeriale n. 99 del 5 aprile 1991.