Art. 24.
                  Esami di qualifica professionale
         Requisiti di ammissione per i candidati privatisti
  1.   Agli  esami  di  qualifica  sono  ammessi  anche  i  candidati
privatisti purche' abbiano conseguito la licenza di scuola  media  da
un  numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino
adeguatamente sia l'idoneita' psicofisica per l'attivita'  lavorativa
cui  il  corso  stesso  prepara,  sia di aver espletato per almeno lo
stesso numero di anni, con carattere  di  continuita',  attivita'  di
lavoro  corrispondente  alla  qualifica o di aver frequentato, per lo
stesso periodo, un  corso  attinente  alla  qualifica  di  formazione
professionale  autorizzato  dalle regioni. L'ammissione dei candidati
privatisti agli esami di qualifica per  ottici  ed  odontotecnici  e'
regolata dai successivi commi 9, 10 e 11.
  2.   Sono  ammessi  agli  esami  di  qualifica  anche  i  candidati
privatisti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il
giorno precedente la data di  effettuazione  delle  prove  scritte  e
siano  in  possesso  del diploma di licenza media, che deve risultare
conseguito da almeno  un  anno,  fermi  restando  i  requisiti  della
idoneita'  psicofisica, dell'espletamento dell'attivita' lavorativa o
della frequenza di un corso di formazione  professionale  autorizzato
dalla regione.
  3. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno
solare  il  ventitreesimo  anno  di eta' sono dispensati dall'obbligo
dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo  inferiore,
fermi  restando  i  requisiti  relativi  all'idoneita'  psicofisica e
all'attivita' lavorativa o corso regionale  previsti  dal  precedente
paragrafo 1.
  4.   L'idoneita'   psicofisica   deve  essere  dimostrata  mediante
certificato  medico  rilasciato  da  un  medico  militare   o   dalla
competente unita' sanitaria locale.
  5.  L'attivita'  lavorativa  deve risultare, se subordinata, da una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato
alla presente ordinanza.
  6. La valutazione dell'attivita' di lavoro, ai fini dell'ammissione
agli esami, e' rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi
almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.
  7. La commissione d'esame, provvede, parimenti, alla revisione  dei
programmi  presentati  dai candidati; la positiva valutazione di tali
programmi e' condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
  8. Sono, altresi', ammessi in qualita'  di  privatisti  coloro  che
abbiano  frequentato,  almeno per un numero di anni pari alla sezione
di qualifica professionale che intendono conseguire, lo stesso  corso
di  qualifica  o un istituto tecnico affine, o abbiano sostenuto, con
esito negativo, gli stessi esami di qualifica in qualita'  di  alunni
interni.
  9.   Agli  esami  di  qualifica  professionale  per  ottici  e  per
odontotecnici possono essere ammessi candidati privatisti forniti  di
licenza  di  scuola media, purche' documentino di aver svolto, per un
numero di anni pari alla durata del  corso  di  qualifica,  attivita'
lavorativa  subordinata  nel  settore  attinente  alla  relativa arte
ausiliaria.
  10. Tali candidati privatisti devono altresi'  dimostrare  di  aver
frequentato  un  corso  di formazione professionale autorizzato dalla
regione di durata corrispondente a  quello  di  qualifica,  attinente
alla  specializzazione  da  conseguire  e  di  possedere  l'idoneita'
psicofisica per l'attivita' lavorativa cui il corso stesso prepara.
  11. La documentazione dell'attivita' lavorativa deve  risultare  da
certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da
personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo
schema  di  dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente
ordinanza.
  12. L'ammissione di candidati privatisti agli  esami  di  qualifica
nelle  sezioni  degli  istituti  professionali per l'agricoltura deve
intendersi riferita, oltre che ai lavoratori  subordinati,  anche  ai
titolari  coltivatori  diretti - o coadiuvanti familiari - di aziende
agrarie. In tal caso  la  corrispondente  attivita'  di  lavoro  puo'
essere documentata dalla posizione assicurativa presso la cassa mutua
dei coltivatori diretti (Mod. CD/4).
  13.  I  candidati privatisti che intendano conseguire il diploma di
qualifica di massofisioterapista presso le scuole professionali degli
istituti professionali per l'industria e l'artigianato per ciechi  di
Firenze  e  di  Napoli,  devono  documentare di aver svolto attivita'
lavorativa subordinata  nel  settore  attinente  alla  relativa  arte
ausiliaria per un numero di anni pari a quello della durata del corso
di   qualifica,   e  di  aver  frequentato  un  corso  di  formazione
professionale    autorizzato    dalla    regione    attinente    alla
specializzazione da conseguire.
  14.   Possono   essere   ammessi   agli   esami   di  qualifica  di
radiotelegrafista di bordo coloro che  sono  iscritti  da  almeno  un
triennio  tra "la gente di mare" di prima categoria, fermi restando i
requisiti dell'idoneita' psicofisica e del possesso della licenza  di
scuola secondaria di primo grado.
  15.  I  candidati  in  possesso del diploma di qualifica di sezione
biennale possono sostenere, a partire dall'anno scolastico successivo
a quello in cui hanno conseguito tale diploma, esame di qualifica  di
sezione   triennale   dello   stesso   settore,   prescindendo  dalla
documentazione dell'attivita' di lavoro sopra specificata.
  16. I candidati privatisti  possono  presentarsi  a  sostenere  gli
esami  di  qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali
di Stato o pareggiati, salvo quanto e' previsto  dall'art.  32  della
legge  19  gennaio 1942, n. 86, per le scuole legalmente riconosciute
dipendenti dall'autorita' ecclesiastica.
  17. In analogia a quanto previsto per gli esami  di  maturita',  le
domande  di iscrizione agli esami di qualifica dei candidati detenuti
devono essere presentate al competente provveditore agli studi  entro
il  20  febbraio  di ciascun anno, per il tramite e con il parere del
direttore della casa circondariale, previo nulla osta  del  Ministero
di  grazia  e  giustizia.  L'assegnazione dei candidati suddetti agli
istituti,  nonche'  i  successivi  adempimenti  sono   disposti   dal
provveditore agli studi.
  18.  Il  provveditore  agli  studi,  inoltre,  valuta  le eventuali
richieste di effettuazione delle prove  di  esame  fuori  della  sede
scolastica  (per  i  candidati  degenti  in luoghi di cura, detenuti,
ecc.), autorizzando  le  commissioni  esaminatrici,  ove  ne  ravvisi
l'opportunita', a spostarsi presso le suddette sedi.
  19.  Nulla e' innovato rispetto alle norme vigenti per i precedenti
anni scolastici in merito agli scrutini ed agli  esami  nelle  scuole
tecniche.