Art. 24. Esami di qualifica professionale Requisiti di ammissione per i candidati privatisti 1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati privatisti purche' abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente sia l'idoneita' psicofisica per l'attivita' lavorativa cui il corso stesso prepara, sia di aver espletato per almeno lo stesso numero di anni, con carattere di continuita', attivita' di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato, per lo stesso periodo, un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle regioni. L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici e' regolata dai successivi commi 9, 10 e 11. 2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati privatisti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermi restando i requisiti della idoneita' psicofisica, dell'espletamento dell'attivita' lavorativa o della frequenza di un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione. 3. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di eta' sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando i requisiti relativi all'idoneita' psicofisica e all'attivita' lavorativa o corso regionale previsti dal precedente paragrafo 1. 4. L'idoneita' psicofisica deve essere dimostrata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dalla competente unita' sanitaria locale. 5. L'attivita' lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. 6. La valutazione dell'attivita' di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, e' rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove. 7. La commissione d'esame, provvede, parimenti, alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi e' condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. 8. Sono, altresi', ammessi in qualita' di privatisti coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari alla sezione di qualifica professionale che intendono conseguire, lo stesso corso di qualifica o un istituto tecnico affine, o abbiano sostenuto, con esito negativo, gli stessi esami di qualifica in qualita' di alunni interni. 9. Agli esami di qualifica professionale per ottici e per odontotecnici possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purche' documentino di aver svolto, per un numero di anni pari alla durata del corso di qualifica, attivita' lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. 10. Tali candidati privatisti devono altresi' dimostrare di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione di durata corrispondente a quello di qualifica, attinente alla specializzazione da conseguire e di possedere l'idoneita' psicofisica per l'attivita' lavorativa cui il corso stesso prepara. 11. La documentazione dell'attivita' lavorativa deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza. 12. L'ammissione di candidati privatisti agli esami di qualifica nelle sezioni degli istituti professionali per l'agricoltura deve intendersi riferita, oltre che ai lavoratori subordinati, anche ai titolari coltivatori diretti - o coadiuvanti familiari - di aziende agrarie. In tal caso la corrispondente attivita' di lavoro puo' essere documentata dalla posizione assicurativa presso la cassa mutua dei coltivatori diretti (Mod. CD/4). 13. I candidati privatisti che intendano conseguire il diploma di qualifica di massofisioterapista presso le scuole professionali degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato per ciechi di Firenze e di Napoli, devono documentare di aver svolto attivita' lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria per un numero di anni pari a quello della durata del corso di qualifica, e di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione attinente alla specializzazione da conseguire. 14. Possono essere ammessi agli esami di qualifica di radiotelegrafista di bordo coloro che sono iscritti da almeno un triennio tra "la gente di mare" di prima categoria, fermi restando i requisiti dell'idoneita' psicofisica e del possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado. 15. I candidati in possesso del diploma di qualifica di sezione biennale possono sostenere, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui hanno conseguito tale diploma, esame di qualifica di sezione triennale dello stesso settore, prescindendo dalla documentazione dell'attivita' di lavoro sopra specificata. 16. I candidati privatisti possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato o pareggiati, salvo quanto e' previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica. 17. In analogia a quanto previsto per gli esami di maturita', le domande di iscrizione agli esami di qualifica dei candidati detenuti devono essere presentate al competente provveditore agli studi entro il 20 febbraio di ciascun anno, per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia. L'assegnazione dei candidati suddetti agli istituti, nonche' i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi. 18. Il provveditore agli studi, inoltre, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove di esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc.), autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunita', a spostarsi presso le suddette sedi. 19. Nulla e' innovato rispetto alle norme vigenti per i precedenti anni scolastici in merito agli scrutini ed agli esami nelle scuole tecniche.