ART. 18. 
(Conti annuali e consolidati delle  banche  e  degli  altri  istituti
fianziari e pubblicita' dei  documenti  contabili  delle  succursali:
                         criteri di delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE
deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) aderenza delle norme al principio secondo il  quale  il  complesso
informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto profitti e
perdite e dall'allegato  informativo  integrativo  deve  fornire  con
chiarezza  un  quadro   veritiero   e   corretto   della   situazione
patrimoniale, economica  e  finanziaria  dell'impresa,  nel  rispetto
dell'esigenza di: 
1) garantire, anche  attraverso  adeguate  modalita'  di  tenuta  dei
conti, un'informazione orientata alla tutela, oltre che  dei  soci  e
dei terzi, dei creditori depositanti, dei debitori e del pubblico  in
genere  e  perseguire  condizioni  di  equita'  concorrenziale  e  di
compatibilita' dei  bilanci  all'interno  della  Comunita'  economica
europea; 
2) assicurare la salvaguardia dell'integrita'  patrimoniale  e  della
stabilita' degli intermediari anche mediante la previsione di  regole
di valutazione improntate a particolare prudenza, volte  al  fine  di
conservare la fiducia del pubblico; 
3) tener conto dei riflessi sugli istituti  di  vigilanza  creditizia
oggetto di armonizzazione minima nella Comunita' economica europea; 
b) la normativa dovra' assicurare, nella misura  compatibile  con  le
leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia  delle  disposizioni
tributarie da quelle dettate in attuazione della direttiva,  prevede-
ndo comunque che nel conto profitti e perdite sia indicato  in  quale
misura  la  valutazione  di  singole  voci  sia   stata   influenzata
dall'applicazione della normativa tributaria; 
c) applicazione  della  disciplina  di  attuazione  delle  direttive,
indipendentemente dalla forma giuridica, agli enti creditizi ed  alle
imprese  che  svolgono  in  via   esclusiva   o   principale,   anche
indirettamente, attivita' di raccolta o di collocamento  di  pubblico
risparmio o  attivita'  finanziaria,  o  ad  essa  assimilabile  come
definita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986,  n.  114,  salvo
che essa consista nella detenzione in via esclusiva o  principale  di
partecipazioni in societa'  esercenti  attivita'  diversa  da  quella
creditizia o finanziaria; 
d) individuazione, anche ai sensi  dell'articolo  43,  paragrafo  2),
lettera e), della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dei legami  tra
le imprese che svolgono le attivita'  di  cui  alla  lettera  c)  del
presente  comma,  ai   fini   della   determinazione   dell'area   di
consolidamento e dei soggetti  tenuti  a  redigere  e  pubblicare  il
bilancio  consolidato,  inserendo  nell'area  di  consolidamento   le
societa' che svolgono servizi ausiliari all'attivita' indicata  nella
stessa  lettera  c)  e  prevedendo  criteri  di  consolidamento   con
riferimento anche agli articoli 32 e 33 della direttiva del Consiglio
83/349/CEE; 
e) statuizione, fino all'attuazione del registro delle imprese di cui
all'articolo  2188  del  codice  civile,  di  modalita'  omogenee  di
pubblicita'  dei  bilanci  di  esercizio  e  consolidati  degli  enti
creditizi e delle imprese finanziarie di cui alla lettera c); 
f) attuazione, in particolare per quanto attiene al recepimento della
direttiva del Consiglio 89/117/CEE, dei seguenti obblighi e  relative
procedure di vigilanza: 
1) le succursali operanti in Italia degli enti e delle imprese di cui
alla lettera c), aventi sede legale  all'estero,  siano  tenute  alla
pubblicazione di copia del bilancio  di  esercizio  del  soggetto  di
appartenenza e, ove redatto, del  bilancio  consolidato,  se  ne  sia
obbligatoria la redazione, entrambi compilati e  controllati  secondo
le modalita' previste dalla legislazione dello Stato  in  cui  l'ente
creditizio o l'impresa finanziaria  hanno  sede  legale  e  corredati
dalle rispettive relazioni di gestione e di controllo; 
2) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio  possa
richiedere, indicandone criteri  e  modalita',  la  pubblicazione  di
ulteriori informazioni o di un bilancio separato alle  succursali  di
enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede legale  fuori  dalle
Comunita' europee, qualora non ricorra il presupposto che il bilancio
di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla  direttiva  del
Consiglio  86/635/CEE,  o  in  modo  equivalente,  e  che  sussistano
condizioni di reciprocita'; 
3) il Comitato predetto possa determinare i criteri in base ai  quali
dovra' essere effettuata la valutazione dell'equivalenza dei bilanci; 
4) la copia dei bilanci di cui al numero 1), da compilarsi in  lingua
italiana, debba essere  confermata  da  chi  rappresenta  stabilmente
l'ente creditizio o l'impresa finanziaria nel territorio dello Stato,
prevedono opportune cautele; 
5) la pubblicazione possa  essere  effettuata  da  almeno  una  delle
succursali insediate in Italia,  secondo  modalita'  da  determinarsi
coerentemente con la disciplina degli enti creditizi e delle  imprese
finanziarie italiane; 
6) il Comitato  interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio
eserciti i poteri di cui ai numeri 2) e 3) in quanto non diversamente
disposto  dalle  norme  relative  alle  societa'  di  intermediazione
mobiliare e comunque in armonia con esse. 
2. I poteri conferiti al Comitato interministeriale per il credito  e
il risparmio e alla Banca d'Italia in materia di bilanci  d'esercizio
dall'articolo 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
marzo 1938 n. 141,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e
dall'articolo 14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23,
si riferiscono anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1  e
alla materia dei bilanci consolidati.  Tali  poteri  potranno  essere
esercitati  per  il  recepimento  delle   direttive   del   Consiglio
86/635/CEE e 89/117/CEE e, successivamente, per  l'adeguamento  della
disciplina nazionale all'evolversi di quella comunitaria. 
 
          Note all'art. 18:
          - La direttiva 86/635/CEE e' stata pubblicata  in  G.U.C.E.
          n. L. 372 del 31 dicembre 1986.
          -  La  direttiva 89/117/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
          n. 29 del 13 aprile 1989, seconda serie speciale.
          - La legge 17 aprile 1986, n. 114, disciplina il  controllo
          delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva
          83/350/CEE  del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base
          consolidata degli enti creditizi.
          L'art. 1 recita:
          "Art. 1 (Obblighi di  comunicazione).  -  1.  Fermo  quanto
          disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge
          12  marzo  1936,  n.  375  (2),  convertito  in  legge, con
          modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e  succes-
          sive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della
          legge  10  febbraio  1981,  n.  23  (3).  La Banca d'Italia
          richiede la trasmissione di situazioni e  dati  consolidati
          alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio
          e  lungo  termine  sottoposti  alla  propria  vigilanza che
          posseggono,  anche  attraverso   societa'   controllate   o
          fiduciarie  ovvero comunque attraverso soggetti interposti,
          partecipazioni in societa' o enti, aventi sedi in Italia  o
          all'estero,  esercenti attivita' creditizia, ovvero, in via
          esclusiva o principale, attivita'  finanziaria  consistente
          nella  concessione  di  finanziamenti,  sotto  ogni  forma,
          nell'assunzione  di  partecipazione,  nella  compravendita,
          possesso,  gestione  o collocamento di valori mobiliari. Le
          modalita' e i termini per la trasmissione delle  situazioni
          e  dei  dati  consolidati  sono  determinati  dal  Comitato
          interministeriale  per  il  credito  ed  il  risparmio  che
          stabilisce   altresi'   la   misura   della  partecipazione
          rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potra'  essere
          inferiore   al  25  per  cento,  salvo  che  non  ricorrano
          situazioni di controllo ai  sensi  dell'articolo  2359  del
          codice civile.
          2. Le societa' e gli enti con sede in Italia che esercitano
          attivita'  creditizia  e finanziaria, di cui al comma 1, ed
          il  cui  capitale  sia   posseduto   direttamente,   ovvero
          attraverso  societa'  controllate  o  fiduciarie o comunque
          attraverso soggetti interposti, nella misura  stabilita  ai
          sensi  del  comma  1,  da  aziende  ed  istituti di credito
          sottoposti alla  vigilanza  della  Banca  d'Italia,  devono
          fornire   alle   aziende   ed  agli  istituti  suddetti  le
          informazioni necessarie per  consentire  il  consolidamento
          nei modi e nei termini stabiliti dalle autorita' competenti
          ad esercitare la vigilanza su base consolidata.
          3. Le societa' e gli enti con sede in Italia che esercitano
          attivita'  creditizia  e finanziaria, di cui al comma 1, ed
          il  cui  capitale  sia   posseduto   direttamente,   ovvero
          attraverso  societa'  controllate  o  fiduciarie o comunque
          attraverso soggetti interposti, nella misura  stabilita  ai
          sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi
          sede  in  altro  Stato  della  Comunita' economica europea,
          debbono fornire alle aziende e agli  istituti  suddetti  le
          informazioni di cui al comma secondo.
          4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31
          e  42  del  regio  decreto-legge  12  marzo  1936,  n. 375,
          convertito in legge con modificazioni, dalla legge 7  marzo
          1938,  n.  141,  e successive modificazioni e integrazioni,
          nonche'  ai  sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio
          1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli
          istituti di credito a  medio  e  lungo  termine,  la  Banca
          d'Italia  puo' richiedere alle societa' ed agli enti di cui
          ai commi  2  e  3,  ancorche'  non  soggetti  alla  propria
          vigilanza,  la  trasmissione  anche  periodica  di  dati  e
          notizie nonche' la certificazione dello stato  patrimoniale
          e del conto dei profitti e delle perdite.
          5.Al  fine  esclusivo  di verificare l'esattezza dei dati e
          delle notizie richiesti nonche' delle informazioni  fornite
          per  il  consolidamento,  la  Banca  d'Italia puo' eseguire
          ispezioni presso le societa' e gli enti di cui ai commi 2 e
          3 non sottoposti alla propria vigilanza  ovvero  richiedere
          che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorita'
          di controllo o di vigilanza.
          6.  La  Banca  d'Italia  puo'  altresi'  consentire  che la
          verifica delle informazioni fornite dalle societa' e  dagli
          enti  di  cui  al  comma  3 sia effettuata dalle competenti
          autorita' di  vigilanza  degli  altri  Stati  membri  della
          Comunita'  europea  che  facciano  richiesta  ovvero  da un
          revisore  o  da  un   esperto   indicati   dalle   predette
          autorita'".
          -  L'art.  43,  paragrafo  2,  lettera  e), della direttiva
          86/635/CEE, recita: "e) Uno  Stato  membro  puo'  applicare
          l'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE anche a due o piu'
          istituti di credito che, pur non trovandosi nelle relazioni
          di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  1  o  2, della stessa
          direttiva sono sottoposti a una  direzione  unitaria  senza
          che  che essa sia stata stabilita in virtu' di un contratto
          o di una clausola statutaria".
          - La direttiva 83/349/CEE e' stata pubblicata  in  G.U.C.E.
          n.  C,  n.    193  del 18 luglio 1983. Gli articoli 32 e 33
          recitano:  "Art.  32  -  1.    Se  un'impresa  inclusa  nel
          consolidamento,   congiuntamente  ad  una  o  piu'  imprese
          possono autorizzare o  prescrivere  che  tale  impresa  sia
          inclusa  nei conti consolidati proporzionalmente ai diritti
          detenuti  nel  suo  capitale   dall'impresa   inclusa   nel
          consolidamento.
          2.  Gli articoli da 13 a 31 si applicano, mutatis mutandis,
          al consolidamento proporzionale di cui al paragrafo 1.
          3. Se si applica il presente articolo, l'articolo 33 non e'
          applicabile  se  l'impreso   oggetto   del   consolidamento
          proporzionale    e'    un'impresa    associata   ai   sensi
          dell'articolo 33.
          Art. 33. - 1. Quando un'impresa inclusa nel  consolidamento
          esercita  un'influenza  notevole  sulla  gestione  e  sulla
          politica  finanziaria  di  un'impresa   non   inclusa   nel
          consolidamento (impresa associata) nella quale essa detiene
          una   partecipazione   ai   sensi  dell'articolo  17  della
          direttiva 78/660/CEE, tale partecipazione e' iscritta nello
          stato patrimoniale consolidato in una  voce  specifica  dal
          titolo  corrispondente.  Si presume che un'impresa eserciti
          un'influenza notevole su un'altra quando detenga il  20%  o
          piu'  dei  diritti  di  voto degli azionisti o soci di tale
          impresa. Si applica l'articolo 2.
          2. In occassione  della  prima  applicazione  del  presente
          articolo  ad  una  partecipazione  di  cui  al paragrafo 1,
          questa viene iscritta nello stato patrimoniale consolidato:
          a) al suo  valore  contabile  valutato  conformemente  alle
          regole di valutazioned previste dalla direttiva 78/660/CEE.
          La  differenza tra questo valore e l'importo corrispondente
          viene indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato
          o nell' allegato. Tale differenza e' calcolata alla data di
          cui il metodo viene applicato per la prima volta, ovvero
          b)per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio
          netto  dell'impresa   associata   rappresentata   da   tale
          partecipazione.  La differenza tra tale importo e il valore
          contabile valutato conformemente alle regole di valutazione
          previste dalla direttiva 78/660/CEE e' menzionata  a  parte
          nello  stato patrimoniale consolidato o nell'allegato. Tale
          differenza e' calcolata alla data di cui  il  metodo  viene
          applicato per la prima volta;
          c)  gli  Stati  membri  possono  prescrivere l'applicazione
          della lettera a) o della lettera b). Lo stato  patrimoniale
          consolidato  o  l'allegato  deve indicare a quale delle due
          lettere si e' fatto ricorso;
          d) per l'applicazione delle  lettere  a)  o  b)  gli  Stati
          membri  possono  inoltre  autorizzare  o prescrivere che la
          differenza venga calcolata alla data di acquisizione  delle
          azioni  o  quote oppure se all'acquisizione si e' proceduto
          in piu' volte, alla data  in  cui  l'impresa  e'  diventata
          impresa associata.
          3.  Qualora elementi dell'attivo o del passivo dell'impresa
          associata siano stati valutati secondo metodi non  uniformi
          rispetto   a   quelli  seguiti  per  il  consolidamento  in
          conformita' dell'articolo 29, paragrafo 2, per  il  calcolo
          della  differenza  di  cui  al  paragrafo  2,  lettera a) o
          lettera b), del presente  articolo  tali  elementi  possono
          essere  di  nuovo  valutati conformemente ai metodi seguiti
          per il consolidamento. Se non si e'  posseduto  alla  nuova
          valutazione,  ne  deve essere fatta menzione nell'allegato.
          Gli Stati membri possono imporre tale nuova valutazionz.
          4. Al valore contabile di cui al paragrafo 2, lettera a), o
          all'importo corrispondente  alal  frazione  del  patrimonio
          netto dell'impresa associata di cui al paragrafo 2, lettera
          b),  e' sommato o detratto l'importo della variazione della
          frazione  del  patrimonio  netto   dell'impresa   associata
          rappresentata  da tale partecipazione intervenuta nel corso
          dell'esercizio; da esso e' detratto l'importo dei dividendi
          corrispondente alla partecipazione.
          5. Se la differenza positiva di cui al paragrafo 2, lettera
          a) o lettera b), non e' collegabile  ad  una  categoria  di
          elementi  dell'attivo  o  del  passivo,  essa  e'  trattata
          conformemente agli articoli 30 e 39, paragrafo 3.
          6. La frazione  dell'utile  o  della  perdita  dell'impresa
          associata  attribuibile  a  tali partecipazioni e' iscritta
          nel conto  profitti  e  perdite  consolidato  in  una  voce
          specifica dal titolo corrispondente.
          7.  Le  eliminazioni  di  cui  all'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  c),  sono  effetuate  qualora  ne  siano  noti   o
          accessibili   gli   elementi.  Si  applica  l'articolo  26,
          paragrafi 2 e 3.
          8. Se un'impresa associata  redige  conti  consolidati,  le
          disposizioni  dei  paragrafi  che precedono si applicano al
          patrimonio netto iscritto in tali conti consolidati.
          9. Il presente articolo puo' non essere applicato quando le
          partecipazioni   nel   capitale   dell'impresa    associata
          presentino  solo  un  interesse  irrilevante  nei  riguardi
          dell'obiettivo dell'articolo 16, paragrafo 3".
          - Il regio decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,  detta
          disposizioni   per   la  difesa  del  risparmio  e  per  la
          disciplina della funzione creditizia.
          L'art. 32, comma 1, lettera  a),  recita:  "Le  aziende  di
          credito  soggette  alle  disposizioni  della presente legge
          dovranno attenersi alle istituzioni che l'Ispettorato  (21)
          comunichera'  conformemente alle deliberazioni del Comitato
          dei Ministri (22), relativamente:
          a) alle forme  tecniche  dei  bilanci  e  delle  situazioni
          periodiche  delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai
          termini e modalita' per la formazione, la  pubblicazione  e
          l'invio   dell'Ispettorato   delle   situazioni  periodiche
          stesse".
          - La legge 7 marzo 1938, n. 41, concerne la conversione  in
          legge del regio decreto legge n. 375/1936.
          - La legge 10 febbraio 1981, n. 23. riguarda i conferimenti
          al capitale ed al fondo di dotazione di istituti ed enti di
          credito  di  diritto  pubblico. modifica la legge 11 aprile
          1953,  n.  298,  concernente  lo  sviluppo  dzell'attivita'
          creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed
          insulare;  la  fusione  per incorporazione dell'Istituto di
          credito per le imprese di pubblica utilita'  nel  Consorzio
          di credito per le opere pubbliche. L'art. 14 recita:
          "Art.  14  -  Agli istituti o enti che hanno per oggetto la
          raccolta del risparmio a medio e lungo termine si applicano
          le disposizioni dei titoli V, VI,  VII  e  VIII  del  regio
          decreto-legge  12  marzo  1936, n.   375, convertito con la
          legge 7 marzo 1938, n. 141, e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,   ad  eccezione  di  quelle  contenute  negli
          articoli 32, 33 e 35.
          Gli istituti  ed  enti  suddetti  dovranno  attenersi  alle
          istruzioni    che    la    Banca   d'Italia   comunichera',
          conformemente    alle    deliberazioni     del     Comitato
          interministeriale   per   il   credito   ed  il  risparmio,
          relativamente alle  forme  tecniche  dei  bilanci  e  delle
          situazioni  periodiche  nonche'  ai criteri per limitare la
          concentrazione dei rischi.
          La Banca d'Italia ha facolta', nei confronti  dei  medesimi
          istituti   ed  enti,  di  ordinare  la  convocazione  delle
          assemblee dei soci e degli enti partecipanti,  nonche'  dei
          consigli    di    amministrazione   e   di   altri   organi
          amministrativi, quando lo ritenga necessario.
          La  Banca  d'Italia  ha  inoltre  facolta' di dare ai detti
          istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui  i
          loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza.
          E'  abrogato  l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello Stto 23 agosto 1946, n. 370".