ART. 19. 
(Ammissione di valori mobiliari  alla  quotazione  ufficiale  di  una
borsa valori: criteri di delega). 
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 97/345/CEE  e,  per  le
parti non attuate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, delle  direttive
del Consiglio 79/279/CEE e 80/390/CEE deve avvenire nel rispetto  dei
seguenti principi: 
a) sara' previsto: 
1)  che  i  soggetti  che  emettono  valori  mobiliari  ammessi  alla
quotazione ufficiale di borsa pongano a disposizione del  pubblico  i
bilanci consolidati e non consolidati che essi redigono; 
2) che le disposizioni di attuazione della  direttiva  del  Consiglio
79/279/CEe non si applichino ai valori mobiliari emessi  dagli  Stati
membri delle Comunita' europee e dai loro enti locali; 
3) che il Ministro del tesoro,  con  propri  decreti,  disciplini  la
quotazione dei titoli emessi da Stati, loro enti  locali  e  da  enti
internazionali di carattere pubblico, determinando le  condizioni,  i
requisiti e le modalita' di ammissione, nonche' gli obblighi da  essa
derivanti; 
b) sara' attribuito alla Commissione nazionale per le societa'  e  la
borsa il potere di stabilire con regolamento: 
1) salvo quanto previsto alla lettera  a)  e  limitandoli  al  minimo
consentito  dalle  direttive,  gli  obblighi  di  informazione,   ivi
compreso quello di redigere e pubblicare un prospetto informativo, ed
i requisiti  per  l'ammissione  alla  quotazione  relativamente  alle
obbligazioni garantite dallo Stato ed agli altri titoli, per i  quali
la  legge  prevede  la  quotazione  di  diritto,  determinando   tali
requisiti al solo  fine  di  assicurare  un  regolare  andamento  del
mercato di tali titoli e fissando le relative procedure con il potere
di  sospendere  o  revocare  tale  quotazione  quando   lo   richieda
l'esigenza di tutela del pubblico risparmio; 
2) gli obblighi di informazione piu' severi o supplementari  rispetto
a quelli elencati negli schemi C e D della  direttiva  del  Consiglio
79/279/CEE per i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi  alla
quotazione ufficiale di borsa; 
3) i modi,  i  termini  ed  eventualmente  la  lingua,  oltre  quella
italiana, in cui i soggetti che emettono  titoli  quotati  in  borsa,
anche diversi dalle azioni  e  dalle  obbligazioni,  devono  porre  a
disposizione del pubblico i documenti e le  informazioni  di  cui  al
numero 2) ed agli schemi C e D della suddetta direttiva; 
c) sara' attribuito alla Commissione nazionale per le societa'  e  la
borsa il potere di stabilire, con regolamento  da  adottare  d'intesa
con gli organi di vigilanza previsti  dalla  legge,  in  quali  casi,
ricorrendo il pericolo  che  dalla  diffusione  della  notizia  possa
derivare un danno grave e ingiustificato all'emittente o ad interessi
pubblici  essenziali,  la  stessa  Commissione  abbia   facolta'   di
accordare deroghe di carattere  generale  e  dispense  speciali  agli
obblighi di informazione di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b). 
 
          Note all'art. 19:
          -  La  direttiva 87/345/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
          n. 69 del 3 settembre 1987. 2a serie speciale.
          - La Legge  4  aprile  1985,  n.  281,  detta  disposizione
          sull'ordinamento  della Consob; norme per l'identificazione
          dei soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle
          societa'  per  azioni  esercenti  il  credito;   norme   di
          attuazione   delle   direttive   79/279/CEE,  80/390/CEE  e
          82/121/CEE in materia di mercato  dei  valori  mobiliari  e
          disposizioni per la tutela del risparmio.
          La  direttiva 79/279/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n.
          L. 66 del 16 marzo 1979.
          La direttiva 79/279/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.  n.
          L. 100 del 17 aprile 1980.