ART. 20. 
            (Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in 
societa' con azioni quotate nei  mercati  regolamentati:  criteri  di
delega). 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  88/627/CEE   deve
avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 
a) obbligo di comunicazione tempestiva alla Commissione nazionale per
le societa' e la borsa e alle societa' partecipate  delle  variazioni
intervenute rispetto  ad  una  partecipazione  rilevante,  diretta  o
indiretta, detenuta  in  societa'  con  azioni  quotate  nei  mercati
regolamentati; 
b) determinazione delle  soglie  delle  partecipazioni  di  cui  alla
lettera a) e delle relative variazioni, con attribuzione al  Ministro
del tesoro, sentita la Commissione nazionale per  le  societa'  e  la
borsa, del potere di modificarne le relative entita'; 
c) obbligo di informazione al pubblico, entro breve termine, da parte
delle societa' che ricevono la comunicazione di cui alla  lettera  a)
e, in caso di inosservanza, potere della Commissione nazionale per le
societa'  e  la  borsa  di  provvedere   a   spese   della   societa'
inadempiente; 
d) estensione delle informazioni di cui alla lettera  c)  anche  alle
partecipazioni note o rilevate  all'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo; 
e) disciplina, con regolamento della  Commissione  nazionale  per  le
societa' e  la  borsa  da  emanarsi  d'intesa  con  le  Autorita'  di
vigilanza   competenti   per   legge,   del   potere   di   concedere
eccezionalmente dispense dagli obblighi di informazione; 
f) integrale e puntuale recepimento dell'articolo 7  della  direttiva
per il computo  dei  diritti  di  voto  ai  fini  degli  obblighi  di
comunicazione. 
 
          Nota all'art. 20:
          La direttiva 88/627/CEE e' stata pubblicata nella  G.U.R.I.
          n. 12 del 9 febbraio 1989, 2a serie speciale.