ART. 21. 
(Pubblicazione  del  prospetto  per  l'offerta  pubblica  di   valori
mobiliari: criteri di delega). 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  89/298/CEE   deve
avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 
a)  previsione  che  qualsiasi  annuncio  pubblicitario   riguardante
un'operazione  di  sollecitazione  del  pubblico  risparmio  assicuri
trasparenza e correttezza dell'informazione sulla base dei criteri di
massima stabiliti dalla Commissione nazionale per le  societa'  e  la
borsa; 
b) previsione che la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
richieda che l'ultimo bilancio approvato  del  soggetto  emittente  i
valori mobiliari, cui l'offerta  si  riferisce,  sia  certificato  da
parte di una societa'  di  revisione  iscritta  all'albo  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; 
c) riconoscimento del prospetto informativo approvato  dall'autorita'
competente di un altro Stato membro; 
d) conferma dell'esclusione  gia'  prevista  dall'articolo  12  della
legge 23 marzo 1983, n. 77, per i valori mobiliari emessi o garantiti
dallo Stato e per i titoli emessi dalle aziende e dagli  istituti  di
credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio  del
credito. 
 
          Nota all'art. 21:
          -  La  direttiva 89/278/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
          n. 44 dell'8 giugno 1989, 2a serie speciale.
          Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, attua  la  delega  di  cui
          all'art.  2,  lettera a), della legge 7 giugno 1974 n. 216,
          convernente il controllo contabile e la certificazione  dei
          bilanci delle S.p.a.  quotate in borsa.
          La  legge  23 marzo 1983, n. 77, istitutisce e disciplina i
          fondi comuni d'investimento mobiliare. L'art. 12 recita:
          "Art. 12 (Controlli  della  Commissione  nazionale  per  le
          societa'  e  la  borsa).  -  Le  aziende  e gli istituti di
          credito le cui azioni o titoli similari, non  sono  ammesse
          alla  negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono
          soggetti alla disciplina di cui agli  articoli  3,  lettere
          a),  b)  e  c), e 4 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95,
          convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
          giugno  1974,  n.    216, anche se alla negoziazione stessa
          nono ammessi le obbligazioni  e  gli  altri  titoli  emessi
          nella  attivita'  di raccolta del risparmio per l'esercizio
          del credito.
          Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile
          1974, n.  95, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 7 giugno 1974,  n.  216,  non  si  applicano  per  il
          collocamento  dei valori mobiliari emessi o garantiti dallo
          Stato dei titoli emessi dalle aziende e dagli  istituti  di
          credito   nell'attivita'  di  raccolta  del  risparmio  per
          l'esercizio del credito.
          Le  disposizioni previste dagli articoli 18, 18-bis, 18-ter
          e  18-quater  del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 7
          giugno 1974, n. 216, non si applicano alle operazioni  gia'
          in  corso,  salvo l'obbligo da parte della societa' od ente
          che  procede  all'operazione  medesima,  entro  i  quindici
          giorni  successivi  all'entrate  in  vigore  della presente
          legge,  della  comunicazione  prevista  dal   primo   comma
          dell'art.  18  del citato decreto-legge, e l'osservanza per
          il prosieguo delle  eventuali  disposizioni  relative  alla
          specifica  operazione,  emanate dalla Commissione nazionale
          per le societa' e la borsa nel  termine  di  cui  al  terzo
          comma del medesimo articolo 18 dello stesso decreto.
          L'inosservanza  delle  disposizioni del precedente comma e'
          punita a  norma  del  quinto  comma  dell'articolo  18  del
          predetto decreto".