ART. 21. (Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/298/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: a) previsione che qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio assicuri trasparenza e correttezza dell'informazione sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa; b) previsione che la Commissione nazionale per le societa' e la borsa richieda che l'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari, cui l'offerta si riferisce, sia certificato da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; c) riconoscimento del prospetto informativo approvato dall'autorita' competente di un altro Stato membro; d) conferma dell'esclusione gia' prevista dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, per i valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato e per i titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
Nota all'art. 21: - La direttiva 89/278/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 44 dell'8 giugno 1989, 2a serie speciale. Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, attua la delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974 n. 216, convernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle S.p.a. quotate in borsa. La legge 23 marzo 1983, n. 77, istitutisce e disciplina i fondi comuni d'investimento mobiliare. L'art. 12 recita: "Art. 12 (Controlli della Commissione nazionale per le societa' e la borsa). - Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettere a), b) e c), e 4 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, anche se alla negoziazione stessa nono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nella attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito. Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento dei valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato dei titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito. Le disposizioni previste dagli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano alle operazioni gia' in corso, salvo l'obbligo da parte della societa' od ente che procede all'operazione medesima, entro i quindici giorni successivi all'entrate in vigore della presente legge, della comunicazione prevista dal primo comma dell'art. 18 del citato decreto-legge, e l'osservanza per il prosieguo delle eventuali disposizioni relative alla specifica operazione, emanate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa nel termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 18 dello stesso decreto. L'inosservanza delle disposizioni del precedente comma e' punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del predetto decreto".