ART. 22. 
(Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di
delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/611/CEE e 88/220/CEE
deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 
a) introduzione dei fondi comuni  di  natura  statutaria,  costituiti
sotto  froma  di  societa'  per  azioni  a  capitale   variabile,   e
sottoposizione degli stessi ad una disciplina  conforme  ai  principi
contenuti nella legge 23 marzo 1983, n. 77, per  quanto  riguarda  il
grado di tutela del  risparmiatore  e,  in  quanto  compatibili,  per
quanto attiene al sistema e agli organi di controllo pubblico; 
b) soppressione del divieto di negoziare  valori  mobiliari  oltre  i
termini della liquidazione mensile di borsa e di operare a premio e a
riporto, e attribuzione alla Banca d'Italia del potere di limitare la
tipologia delle operazioni e dei contratti che  le  societa'  possono
porre  in  essere  nell'esercizio  dell'attivita'  di  gestione,  con
provvedimento motivato, in relazione all'andamento del mercato e alla
necessita' di garantire la stabilita' degli intermediari; 
c) attribuzione alle autorita' preposte alla vigilanza della facolta'
di fissare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23  marzo  1983,  n.
77, i  limiti  di  investimento  in  valori  mobiliari  dello  stesso
emittente entro la misura massima prevista dalla direttiva anche  con
riferimento all'acquisto di quote di fondi collegati; 
d) sostituzione del prospetto trimestrale di cui all'articolo 5 della
legge 23 marzo 1983, n. 77, con una relazione semestrale; 
e) innalzamento del limite di indebitamento dal  5  fino  al  10  per
cento del patrimonio del fondo ed introduzione  del  principio  della
temporaneita' dello stesso, secondo  criteri  stabiliti  dalla  Banca
d'Italia; 
f) attribuzione al Ministro del tesoro, sentite la Banca  d'Italia  e
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa,  del  potere  di
constatare  con  decisione   motivata   la   non   confermita'   alle
disposizioni della direttiva di  singoli  organismi  di  investimento
collettivo in valori mobiliari costituiti nei paesi  delle  Comunita'
europee che intendano collocare in Italia le proprie quote, anche con
riferimento  alla  disciplina   delle   prestazioni   assicurate   ai
partecipanti; 
g) eliminazione del divieto, posto per societa' ed  enti  aventi  per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'  commerciali,
di partecipare a fondi comuni e alla conseguente regolamentazione del
regime fiscale; 
h) disciplina autorizzatoria ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e  disciplina  dei  controlli
conforme  al  vigente  ordinamento,  per  gli  organismi  esteri   di
investimento  collettivo   in   valori   mobiliari   non   rientranti
nell'applicazione   delle    direttive,    con    riferimento    alle
caratteristiche giuridiche ed operative,  all'esistenza  di  adeguate
forme di vigilanza nel paese dove essi hanno sede e  di  una  stabile
rappresentanza in Italia, alla designazione di un istituto  nazionale
delegato al regolamento delle operazioni e alla custodia dei beni  in
Italia; 
i) adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni  ai  fini
della eliminazione dei  fenomeni  di  doppia  imposizione  interna  e
internazionale e della introduzione di procedure idonee a  consentire
la cognizione di dati e di informazioni necessari all'accertamento. 
 
          Note all'art. 22:
          - La direttiva 85/611/CEE e' stata pubblicata  in  G.U.C.E.
          n. L. 375 del 31 dicembre 1985.
          - La diretiva 88/220/CEE e' stata pubblicata nella G.U.R.I.
          n. 53 dell'11 luglio 1988, 2a serie speciale.
          -  La  legge 23 marzo 1983, n. 77 istituisce e disciplina i
          fondi comuni d'investimento mobiliare. L'art. 4 recita:
          "Art. 4 (Gestione del fondo). -  La  societa'  di  gestione
          provvede     nell'interesse    dei    paretecipanti    agli
          investimenti,  alle  alienazioni   e   alle   negoziazioni,
          all'esercizio  dei  diritti  inerenti  ai  titoli e di ogni
          altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione
          dei proventi e ad ogni altra attivita' di gestione.
          Nell'esercizio dell'attivita' di gestione, la societa'  non
          puo'  vendere  titoli  allo  scoperto,  ne' negoziabili con
          differimento dell'esecuzione del contratto oltre i  termini
          della   liquidazione   mensile  di  borsa,  ne'  operare  a
          contratto oltre i termini e non puo' assumere ne' concedere
          prestiti sotto qualsiasi forma. Per l'acquisto  dei  titoli
          da  includere  nel  fondo  comune la societa' puo' ottenere
          anticipazioni bancarie su titoli, entro il  limite  massimo
          globale del 5 per cento del patrimonio del fondo.
          Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in titoli
          emessi da una stessa societa' o ente ne' in altre attivita'
          finanziarie  per un valore superiore ai limiti stabiliti in
          via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti sono fissati
          tenendo conto: a) della concentrazione dei rischi; b) della
          proporzione tra titoli quotati e  non  quotati;  c)  per  i
          titoli non quotati, sia della previsione nei regolamenti di
          emissione della quotazione in borsa o nel mercato ristretto
          sia  della  revisione  contabile  e certificazione a cui si
          siano assoggettati gli emittenti.  Qualora  le  azioni  non
          siano  quotate  in  borsa  o  al mercato ristretto, il loro
          controvalore non potra'  superare  globalmente  il  10  per
          cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi da tale limite
          i  titoli  provenienti  da offerta pubblica e privata per i
          quali sia stata  prevista,  in  sede  di  collocamento,  la
          quotazione  sul  mercato  ufficiale  o  la  negoziazione al
          mercato ristretto. Nel fondo non  possono  essere  detenute
          azioni  o  quote  con diritto di voto, emesse da una stessa
          societa', per un valore nominale superiore al 5  per  cento
          del  valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote
          con diritto di voto  emesse  dalla  societa'  medesima,  se
          quotate  in  borsa  o al mercato ristretto ovvero al 10 per
          cento se non quotate ne',  comunque,  azioni  o  quote  con
          diritto  di  voto  per un ammontare tale da consentire alla
          societa' gerente di esercitare il controllo sulla  societa'
          emittente.  I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto
          di raggiungere detto ammontare si  applicano  altresi'  con
          riferimento  all'insieme  dei  fondi  gestiti da una stessa
          societa' di gestione.
          I limiti stabiliti  nel  precedente  comma  possono  essere
          superati  solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di
          opzione  riferentesi  alle  azioni   in   portafoglio.   La
          partecipazione  deve  essere  riportata  entro  un anno nei
          limiti previsti dal comma precedente.
          E' vietato l'investimento in  quote  di  partecipazione  ad
          altri  fondi  comuni  e  in  azioni  emesse  dalla societa'
          gerente, nonche' in titoli emessi da societa' ed  enti  dei
          cui organi facciano parte gli amministratori della societa'
          in gestione.
          L'investimento  in  azioni, emesse da societa' controllanti
          la societa' di gestione, e' ammesso  nella  misura  massima
          del  2 per cento del capitale della societa' controllante e
          le suddette azioni non potranno esercitare  il  diritto  di
          voto".
          L'art. 5 recita:
          "Art. 5 (Scritture contabili). - In aggiunta alle scritture
          prescritte  alle  impree dal codice civile, e con le stesse
          modalita', la societa' di gestione deve redigere:
          a) il libro giornale del fondo  comune,  nel  quale  devono
          essere  annotate,  giorno  per  giorno,  le  operazioni  di
          emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e  le
          operazioni relative alla gestione;
          b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno, o del mi-
          nor   periodo   in  relazione  al  quale  si  procede  alla
          distribuzione dei proventi, il  rendiconto  della  gestione
          del fondo comune;
          c)  entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, il
          prospetto della composizione e del valore del fondo comune;
          d) giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle  borse
          nazioni,  un  prospetto  recante  l'indicazione  del valore
          unitario  delle  quote  di  partecipazione  e  del   valore
          complessivo netto del fondo comune.
          Il rendiconto della gestione del fondo comune, la relazione
          e  i  prospetti  trimestrali  sono depositati e affissi per
          almeno trenta giorni, a partire da quello  successivo  alla
          data  di redazione, nelle sedi della societa' di gestione e
          della banca  depositaria  e  nelle  filiali,  succursali  e
          agenzie  della  banca  stessa  indicate  nel regolamento. I
          prospetti giornalieri sono depositati presso la sede  della
          societa'  di  gestione.  I  partecipanti  hanno  diritto di
          esaminare gli atti di cui al presente  comma  e  di  averne
          copia a loro spese".
          -   Il   D.P.R.   del  31  marzo  1988,  n.  148,  riguarda
          l'approvazione del  testo  unico  delle  norme  in  materia
          valutaria.