ART. 23. 
       (Fondi propri degli enti creditizi: criteri di delega). 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  89/299/CEE   deve
avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 
a) stabilire che la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attivita'  di
vigilanza creditizia, emani disposizioni volte  a  definire  i  fondi
propri degli enti creditizi, anche su base consolidata, utili ai fini
dell'applicazione di strumenti di vigilanza oggetto di armonizzazione
comunitaria; 
b) stabilire che gli aggregati da considerare per  la  determinazione
dei fondi propri dei singoli enti creditizi siano determinati tenendo
conto  delle  norme  di  attuazione  della  direttiva  del  Consiglio
86/635/CEE; fino all'entrata in vigore di  tali  norme  dovra'  farsi
riferimento alla vigente disciplina del bilancio d'esercizio; 
c) prevedere  che  la  Banca  d'Italia  possa  emanare,  ai  fini  di
vigilanza, disposizioni dirette a rettificare o escludere dal computo
dei fondi propri valori esposti nel  bilancio  d'esercizio  ovvero  a
tener conto di  ulteriori  componenti,  nei  limiti  stabiliti  dalla
direttiva,  anche  allo  scopo   di   ottenere   la   quantificazione
dell'ammontare dei fondi propri con  periodicita'  infrannuale.  Tali
interventi devono essere rivolti a migliorare il grado di omogeneita'
dei  dati  segnalati  dagli  enti  creditizi  e  a  salvaguardare  il
contenuto qualitativo delle componenti dei fondi propri; 
d) fissare le condizioni di computabilita'  nei  fondi  propri  delle
altre forme ibride di raccolta di capitali previste dalla direttiva e
stabilire che la Banca d'Italia possa escludere  tale  computabilita'
sulla  base  di  valutazioni,  anche  caso  per  caso,  fondate   sul
regolamento contrattuale in  concreto  adottato  o  sulla  inadeguata
potenzialita' dell'ente creditizio  emittente;  emanare  disposizioni
volte a consentire agli enti creditizi, indipendentemente dalla  loro
forma giuridica, l'emissione delle  passivita'  subordinate  o  delle
altre forme ibride di raccolta  di  capitali  computabili  nei  fondi
propri sotto forma di  obbligazioni  e  altri  strumenti  soggetti  a
circolazione; definire il relativo trattamento fiscale tenendo  conto
della vigente disciplina  riguardante  le  obbligazioni  e  i  titoli
similari; 
e) stabilire che la Banca d'Italia, in applicazione di  deliberazioni
del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,  possa
estendere le disposizioni  come  sopra  emanate,  con  gli  opportuni
eventuali adattamenti, agli strumenti di vigilanza non armonizzati; 
f) consentire alla  Banca  d'Italia  di  fare  ricorso  alle  deroghe
previste dalla direttiva alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.