ART. 23. (Fondi propri degli enti creditizi: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/299/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: a) stabilire che la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza creditizia, emani disposizioni volte a definire i fondi propri degli enti creditizi, anche su base consolidata, utili ai fini dell'applicazione di strumenti di vigilanza oggetto di armonizzazione comunitaria; b) stabilire che gli aggregati da considerare per la determinazione dei fondi propri dei singoli enti creditizi siano determinati tenendo conto delle norme di attuazione della direttiva del Consiglio 86/635/CEE; fino all'entrata in vigore di tali norme dovra' farsi riferimento alla vigente disciplina del bilancio d'esercizio; c) prevedere che la Banca d'Italia possa emanare, ai fini di vigilanza, disposizioni dirette a rettificare o escludere dal computo dei fondi propri valori esposti nel bilancio d'esercizio ovvero a tener conto di ulteriori componenti, nei limiti stabiliti dalla direttiva, anche allo scopo di ottenere la quantificazione dell'ammontare dei fondi propri con periodicita' infrannuale. Tali interventi devono essere rivolti a migliorare il grado di omogeneita' dei dati segnalati dagli enti creditizi e a salvaguardare il contenuto qualitativo delle componenti dei fondi propri; d) fissare le condizioni di computabilita' nei fondi propri delle altre forme ibride di raccolta di capitali previste dalla direttiva e stabilire che la Banca d'Italia possa escludere tale computabilita' sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale in concreto adottato o sulla inadeguata potenzialita' dell'ente creditizio emittente; emanare disposizioni volte a consentire agli enti creditizi, indipendentemente dalla loro forma giuridica, l'emissione delle passivita' subordinate o delle altre forme ibride di raccolta di capitali computabili nei fondi propri sotto forma di obbligazioni e altri strumenti soggetti a circolazione; definire il relativo trattamento fiscale tenendo conto della vigente disciplina riguardante le obbligazioni e i titoli similari; e) stabilire che la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa estendere le disposizioni come sopra emanate, con gli opportuni eventuali adattamenti, agli strumenti di vigilanza non armonizzati; f) consentire alla Banca d'Italia di fare ricorso alle deroghe previste dalla direttiva alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.