ART. 24. (Coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/647/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: a) stabilire che la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza creditizia, emani disposizioni volte ad assoggettare gli enti creditizi, anche su base consolidata, al rispetto di requisiti patrimoniali minimi, determinati dall'applicazione di un rapporto tra fondi propri, da un lato, ed attivita' e operazioni fuori bilancio ponderate, dall'altro, stabilendo l'entita' delle ponderazioni, anche per quelle aventi carattere opzionale nell'ambito delle disposizioni comunitarie; prevedere che la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa introdurre altri strumenti per la definizione dei requisiti patrimoniali minimi, anche per tener conto di tipi di rischio non contemplati dalla direttiva; b) stabilire che la Banca d'Italia possa applicare in casi particolari coefficeinti piu' restrittivi di quelli stabiliti in via generale; c) stabilire che la Banca d'Italia possa richiedere il rispetto di coefficienti patrimoniali su base sottoconsolidata o individuale, ovvero adottare altre misure idonee ad assicurare la ripartizione adeguata dei fondi propri all'interno del gruppo creditizio; d) prevedere che le succursali operanti in Italia di enti creditizi costituiti in altri paesi delle Comunita' europee non siano tenute al rispetto di un coefficiente patrimoniale separato a quello applicato all'ente di appartenenza dalle autorita' di vigilanza del paese di origine; prevedere che per le succursali di enti creditizi costituiti in paesi non comunitari la Banca d'Italia, in applicazione di delibierazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa stabilire coefficienti patrmoniali obbligatori comunque non piu' favorevoli di quelli calcolati in applicazione della direttiva; e) stabilire che e' in facolta' della Banca d'Italia concordare con l'autorita' di vigilanza di altri paesi forme di collaborazione nonche' la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorita' in ordine all'applicazione di coeficienti ad enti creditizi operanti in piu' paesi anche con filiazioni; f) prevedere che la Banca d'Italia, al fine di migliorare il grado di omogeneita' dei fatti di riferimento, possa emanare dispsozioni dirette a rettificare, ai soli fini di vigilanza, i valori esposti nel bilancio d'esercizio, prevedendo, nel quadro dei criteri di valutazione delle norme che saranno emanate per il recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, specifiche metodologiche di computo; g) consentire alla Banca d'Italia di fare ricorso alle deroghe previste dalla direttiva alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.