ART. 24. 
(Coefficiente  di  solvibilita'  degli  enti  creditizi:  criteri  di
delega). 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  89/647/CEE   deve
avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 
a) stabilire che la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attivita'  di
vigilanza creditizia, emani disposizioni volte  ad  assoggettare  gli
enti creditizi, anche su base consolidata, al rispetto  di  requisiti
patrimoniali minimi, determinati dall'applicazione di un rapporto tra
fondi propri, da un lato, ed attivita' e  operazioni  fuori  bilancio
ponderate, dall'altro, stabilendo l'entita' delle ponderazioni, anche
per quelle aventi carattere opzionale nell'ambito delle  disposizioni
comunitarie; prevedere che la  Banca  d'Italia,  in  applicazione  di
deliberazioni del Comitato interministeriale per  il  credito  ed  il
risparmio, possa introdurre altri strumenti per  la  definizione  dei
requisiti patrimoniali minimi, anche  per  tener  conto  di  tipi  di
rischio non contemplati dalla direttiva; 
b)  stabilire  che  la  Banca  d'Italia  possa  applicare   in   casi
particolari coefficeinti piu' restrittivi di quelli stabiliti in  via
generale; 
c) stabilire che la Banca d'Italia possa richiedere  il  rispetto  di
coefficienti patrimoniali su  base  sottoconsolidata  o  individuale,
ovvero adottare altre misure idonee  ad  assicurare  la  ripartizione
adeguata dei fondi propri all'interno del gruppo creditizio; 
d) prevedere che le succursali operanti in Italia di  enti  creditizi
costituiti in altri paesi delle Comunita' europee non siano tenute al
rispetto di un coefficiente patrimoniale separato a quello  applicato
all'ente di appartenenza dalle autorita' di vigilanza  del  paese  di
origine; prevedere che per le succursali di enti creditizi costituiti
in paesi  non  comunitari  la  Banca  d'Italia,  in  applicazione  di
delibierazioni del Comitato interministeriale per il  credito  ed  il
risparmio,  possa  stabilire  coefficienti  patrmoniali   obbligatori
comunque non piu' favorevoli  di  quelli  calcolati  in  applicazione
della direttiva; 
e) stabilire che e' in facolta' della Banca d'Italia  concordare  con
l'autorita' di vigilanza  di  altri  paesi  forme  di  collaborazione
nonche' la ripartizione dei compiti specifici di  ciascuna  autorita'
in ordine all'applicazione di coeficienti ad enti creditizi  operanti
in piu' paesi anche con filiazioni; 
f) prevedere che la Banca d'Italia, al fine di migliorare il grado di
omogeneita' dei  fatti  di  riferimento,  possa  emanare  dispsozioni
dirette a rettificare, ai soli fini di vigilanza,  i  valori  esposti
nel bilancio d'esercizio,  prevedendo,  nel  quadro  dei  criteri  di
valutazione delle norme che saranno emanate per il recepimento  della
direttiva  del  Consiglio  86/635/CEE,  specifiche  metodologiche  di
computo; 
g) consentire alla  Banca  d'Italia  di  fare  ricorso  alle  deroghe
previste dalla direttiva alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.