ART. 25. 
  (Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega). 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  84/641/CEE  dovra'
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) dovranno essere previsti idonei  controlli  dei  mezzi  diretti  e
indiretti  quanto   a   personale   e   attrezzature,   compresa   la
qualificazione del personale medico, di cui le imprese dispongono nel
ramo; 
b) anche l'attivita' di assistenza alle  persone  in  difficolta'  in
circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 1  della  direttiva
sara' sottoposta, nell'ambito del  territorio  nazionale,  al  regime
attuativo della direttiva del Consiglio 73/239/CEE; 
c) saranno concesse le dilazioni previste  dagli  articoli  16  e  17
della direttiva; 
d) per l'imposta  sul  contratto  di  assicurazione  nel  ramo  sara'
applicata l'aliquota fiscale del 10 per cento. 
 
          Note all'art. 25:
          -  La  direttiva 84/641/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
          n. L. 339 del 27 dicembre 1984. L'art. 1 recita:
          "Art.  1.  -  La  presente  direttiva  riguarda   l'accesso
          all'attivita'  non  salariata  dell'assicurazione  diretta,
          compresa l'attivita' di assistenza di cui al  paragrafo  2,
          esercitata  dalle imprese che sono stabilite sul territorio
          di uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi,  nonche'
          l'esercizio di tale attivita'".
          Gli articoli 16 e 17 recitano:
          "Art.  16.  -  1.  Gli Stati membri possono concedere, alle
          imprese  che  alla  data  della  notifica  della   presente
          direttiva eesercitano nel loro territorio solo un'attivita'
          di  assistenza,  un  termine  di cinque anni a decorrere da
          questa data per conformarsi alle  condizioni  di  cui  agli
          articoli 16 e 17 della prima direttiva.
          2.  Gli  Stati membri possono accordare alle imprese di cui
          al paragrafo 1 che, alla scadenza  del  termine  di  cinque
          anni, non abbiamo ancor costituito integralmente il margine
          di  solvibilita',  un termine supplementare non superiore a
          due anni, purche' conformemente all'articolo 20 della prima
          direttiva,     dette     imprese     abbiano     sottoposto
          all'approvazione  dell'autorita' di controllo le misure che
          esse intendono prendere per raggiungere tale margine.
          3. Qualsiasi impresa di cui al  paragrafo  1  che  desideri
          estendere  la  sua  attivita'  ai  sensi  dell'articolo  8,
          paragrafo 2, o dell'articolo 10 della prima direttiva, puo'
          farlo  unicamente   se   si   conferma   immediatamente   a
          quest'ultima.
          4.  Qualsiasi  impresa  di cui al paragrafo 1 costituita in
          una forma diversa da quelle indicate all'articolo  8  della
          primla  direttiva  puo'  continuare  ad  esercitare  la sua
          attuale attivita', ancora per tre anni  a  decorrere  dalla
          data  della  notifica  della  presente  direttiva, sotto la
          forma che essa riveste a tale data.
          5. Il presente articolo si applica, mutatis mutandis,  alle
          imprese  costituite  dopo  la  data  della  notifica  della
          presente  direttiva  e  che  riprendono  un'attivita'  gia'
          svolta a tale data da un organismo giuridicamente discusso.
          Art.  17. - Gli Stati membri possono concedere alle agenzie
          e succursali di cui al titolo III  della  prima  direttiva,
          che  esercitano  nel  loro  territorio solo un'attivita' di
          assistenza, un termine massimo di 5 anni a decorrere  dalla
          data   della   notifica   della   presente   direttiva  per
          conformarsi all'articolo 25 della prima direttiva,  purche'
          dette  agenzie o succursali non estendono la loro attivita'
          ai  sensi  dell'articolo  10,  paragrafo  2,  della   prima
          direttiva".
          -  La  direttiva 73/239/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
          n. L. 228 del 16 agosto 1973.