Art. 18. (Agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie e nei depositi di oli minerali). 1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di tecnologie, di processi e di prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggiore sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche, possono essere concesse le agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il CIPI, integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive. 2. Il CIPI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ammissibilita' dei progetti di cui al comma 1 alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' all'aumento di un quinto del contributo in conto capitale ai sensi del citato articolo 69, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Nota all'art. 18: - Per l'argomento trattato negli articoli 14 e seguenti della legge n. 46/1982 v. nota all'art. 11. - Si trascrive il testo dell'art. 63 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978 cosi' come modificato dalla legge n. 91/1979 di conversione del D.L. n. 23/1979: "Art. 63 (Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali). - Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi. Il finanziamento anzidetto e' concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento e' limitato all'importo risultante la differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, e' fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento. Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi. Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno: a) e' autorizzata a concedere a tutti gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato; b) ha facolta' di concedere su loro richiesta e limitatamente agli Istituti speciali di credito meridionali ISVEIMER, IRFIS e CIS, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria. La misura del finanziamento a tasso agevolato e' fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attivita' dell'impresa. La durata massima del finanziamento e' fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impinati esistenti comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni. L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 69 non puo' superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi. Tale limite e' elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui al presente articolo, le disponibilita' del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980 per i fini e secondo le modalita' di cui al decreto presidenziale medesimo. Per le assegnazioni si applicano le disposizioni dell'art. 32 del presente testo unico". - Si trascrive il testo dell'art. 69 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978, cosi' come modificato dalla legge n. 91/1979 di conversione del decreto-legge n. 23/1979: "Art. 69 (Contributi in conto capitale). - Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, puo' essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi: 1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento; 2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento; 3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi: 20 per cento; Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente e' esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzano o raggiungono investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalita' previste dal presente articolo. In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, e' determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti. Il contributo in conto capitale di cui ai primi commi del presente articolo puo' essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno indicati periodicamente dal CIPI su proposta del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, puo' esser concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconsciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, puo' altresi' deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale. Il contributo di cui al presente articolo puo' essere altresi' concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalita' fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente. La concessione dei contributi in conto capitale e' subordinata alla dimostrata disponibilita', da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso. L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, e' imputato sugli importi di cui all'art. 24. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI). Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione e' integrato degli assessori delle Regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione e' istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'art. 24 del presente testo unico. Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La Cassa e' autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque gia' agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico". - Si trascrive il testo dell'articolo 9 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno): "Art. 9 (Incentivi finanziari per le attivita' produttive) - 1. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attivita' delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi: a) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale; b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonche' di centri di ricerca; c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative; d) favorire l'occupazione. (Omissis). 4. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'art. 63 e i contributi in conto capitale di cui all'art. 69 del citato testo unico sono concessi alle imprese operanti nei cari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale. (Omissis). 14. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l'entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgano, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalita' da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno".