Art. 18. 
(Agevolazioni  finanziarie  per  il  rinnovamento  tecnologico  nelle
raffinerie e nei depositi di oli minerali). 
1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di tecnologie, di processi  e
di prodotti innovativi a  ridotto  tenore  inquinante  e  a  maggiore
sicurezza ed efficienza energetica  nel  settore  della  lavorazione,
trasformazione,  raffinazione,  vettoriamento  e   stoccaggio   delle
materie prime energetiche, possono essere concesse le agevolazioni di
cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n.  46.
A  tal  fine  il  CIPI,   integrato   nell'occasione   dal   Ministro
dell'ambiente, emana le necessarie direttive. 
2. Il CIPI, entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, delibera, su proposta  del  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, l'ammissibilita'  dei  progetti  di
cui al comma 1 alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli  63
e 69 del testo unico delle leggi sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, come modificati dal decreto-legge 30  gennaio  1979,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979,  n.  91,  e
dall'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche'  all'aumento
di un quinto del contributo in conto capitale  ai  sensi  del  citato
articolo 69, comma quarto, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 
 
          Nota all'art. 18:
          -  Per  l'argomento  trattato  negli articoli 14 e seguenti
          della legge n. 46/1982 v. nota all'art. 11.
          -  Si  trascrive il testo dell'art. 63 del T.U. delle leggi
          sugli interventi nel Mezzogiorno approvato  con  D.P.R.  n.
          218/1978  cosi'  come  modificato dalla legge n. 91/1979 di
          conversione del D.L. n.  23/1979:
          "Art.  63  (Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative
          industriali).
          -  Sono  ammissibili  al finanziamento a tasso agevolato le
          iniziative dirette alla costruzione  di nuovi  stabilimenti
          industriali  ovvero  all'ampliamento,  alla riattivazione o
          all'ammodernamento     di      stabilimenti      esistenti,
          indipendentemente   dall'ammontare  degli  investimenti  in
          impianti fissi.
          Il  finanziamento anzidetto e' concedibile limitatamente ai
          primi 30 miliardi di lire di investimenti fissi nel caso di
          nuovi  stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione
          o   ammodernamento   di    stabilimenti    esistenti,    il
          finanziamento   e'   limitato   all'importo  risultante  la
          differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli
          investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti
          tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario;  il
          relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni accessorio
          e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui  alla  presente
          rubrica, e' fissato nella misura del 30 per cento del tasso
          di riferimento.
          Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato
          soltanto i nuovi investimenti fissi fino al  raggiungimento
          valutato   con  i  criteri  di  cui  al  precedente  comma,
          dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti  fissi.
          Per  consentire l'applicazione del tasso di interesse nella
          misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:
          a)  e'  autorizzata  a  concedere  a  tutti gli Istituti di
          credito abilitati ad esercitare il credito a medio  termine
          un   contributo   sugli  interessi  relativi  alle  singole
          operazioni,  pari  alla   differenza   fra   la   rata   di
          ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di
          ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;
          b)   ha   facolta'   di   concedere  su  loro  richiesta  e
          limitatamente agli Istituti speciali di credito meridionali
          ISVEIMER,  IRFIS  e  CIS,  un contributo in conto interessi
          sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai  mezzi  di
          provvista  destinati  ai finanziamenti alla piccola e media
          industria.
          La  misura  del  finanziamento a tasso agevolato e' fissata
          nel 40  per  cento  dell'investimento  globale  comprensivo
          degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per
          cento di detti investimenti, delle scorte di materie  prime
          e  semilavorate  adeguate alle caratteristiche del ciclo di
          lavorazione  e  delle  attivita'  dell'impresa.  La  durata
          massima   del   finanziamento   e'   fissata  in  15  anni,
          comprensivi del periodo di utilizzo  e  di  preammortamento
          non  superiore  a  5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni
          per gli ampliamenti, la riattivazione e gli  ammodernamenti
          degli   impinati   esistenti  comprensivi  del  periodo  di
          utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.
          L'importo  del  finanziamento  agevolato  concesso  per gli
          investimenti, maggiorato del contributo in  conto  capitale
          previsto  dall'art.  69  non puo' superare il limite del 70
          per cento della spesa prevista per gli investimenti  fissi.
          Tale  limite  e'  elevabile  solo  per  le maggiorazioni di
          contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e  5  del
          citato art. 69.
          Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi
          di cui al presente articolo, le  disponibilita'  del  fondo
          nazionale  per il credito agevolato al settore industriale,
          costituito ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 9 novembre 1976,
          n.  902,  sono  destinate  nella misura del 65 per cento ai
          territori di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato  di
          previsione  della  spesa  del  Ministro del tesoro ai sensi
          dell'art. 25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 e assegnate
          alla  Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio
          1976-1980 per i fini e  secondo  le  modalita'  di  cui  al
          decreto  presidenziale  medesimo.  Per  le  assegnazioni si
          applicano le disposizioni dell'art.  32 del presente  testo
          unico".
          -  Si  trascrive il testo dell'art. 69 del T.U. delle leggi
          sugli interventi nel Mezzogiorno approvato  con  D.P.R.  n.
          218/1978,  cosi'  come modificato dalla legge n. 91/1979 di
          conversione del decreto-legge n. 23/1979:
          "Art.   69   (Contributi  in  conto  capitale).  -  Per  la
          realizzazione di iniziative dirette alla costruzione,  alla
          riattivazione,   all'ampliamento  e  all'ammodernamento  di
          stabilimenti industriali, puo' essere concesso dalla  Cassa
          per  il  Mezzogiorno  un contributo in conto capitale nelle
          misure  appresso  indicate  con  riferimento  ai   seguenti
          scaglioni di investimenti fissi:
          1)  da  200  milioni  e  fino  a 2 miliardi di lire: 40 per
          cento;
          2)  sull'ulteriore  quota  eccedente i 2 miliardi di lire e
          fino a 7 miliardi: 30 per cento;
          3)  sull'ulteriore  quota  eccedente  i  7 miliardi: 20 per
          cento;
          Il  contributo  di  cui  al  n.  1) del comma precedente e'
          esteso alle iniziative  industriali,  ivi  comprese  quelle
          promosse da imprese artigiane, che realizzano o raggiungono
          investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con  le
          modalita' previste dal presente articolo.
          In  caso  di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di
          stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle  iniziative
          agli  scaglioni  di investimenti di cui ai precedenti commi
          del presente articolo, e quindi la misura del contributo in
          conto   capitale,   e'   determinata  tenendo  conto  degli
          investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti
          tecnici  e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai
          quali vanno sommati i nuovi investimenti;  nell'ipotesi  di
          riattivazione  sono  ammessi  a contributo soltanto i nuovi
          investimenti.
          Il  contributo  in conto capitale di cui ai primi commi del
          presente articolo puo' essere  aumentato  di  un  quinto  a
          favore  di specifici settori da sviluppare prioritariamente
          nel  Mezzogiorno  indicati  periodicamente  dal   CIPI   su
          proposta  del Ministero per gli interventi straordinari nel
          Mezzogiorno.
          Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di
          un quinto, puo'  esser  concesso  alle  iniziative  che  si
          localizzano nelle zone riconsciute particolarmente depresse
          con la stessa procedura di cui al precedente comma,  previa
          delimitazione   effettuata  dalle  Regioni  sulla  base  di
          indicatori oggettivi, quali il  tasso  di  emigrazione,  il
          tasso  di  popolazione  attiva  occupata ed il rapporto tra
          occupazione industriale e popolazione residente  desumibili
          dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.
          Il  CIPI,  su  proposta  del  Ministro  per  gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno, puo' altresi'  deliberare  la
          sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' a
          contributo nei confronti di nuove iniziative  in  specifici
          settori o in determinate zone in relazione a considerazioni
          oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale.
          Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo puo' essere
          altresi'  concesso  per  gli  impianti  commerciali  e   di
          servizi,  ubicati  nel Mezzogiorno,  costituenti  complessi
          organici o strutture ed infrastrutture  polivalenti,  anche
          intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e
          le modalita' fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il
          coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla
          legislazione vigente.
          La   concessione   dei  contributi  in  conto  capitale  e'
          subordinata alla dimostrata disponibilita', da parte  delle
          imprese,  di un ammontare di capitale proprio non inferiore
          al 30 per cento dell'investimento fisso.
          L'onere  derivante  alla  Cassa  per  il  Mezzogiorno dalla
          concessione dei contributi previsti dal presente  articolo,
          e' imputato sugli importi di cui all'art. 24.
          La  Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare per
          la concessione del contributo di cui al precedente  secondo
          comma  e  per  i  finanziamenti  a  tasso  agevolato di cui
          all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale  per
          l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).
          Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del
          presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica  e
          finanziaria  della  sezione autonoma di credito dell'ENAPI,
          il cui consiglio  di  amministrazione  e'  integrato  degli
          assessori    delle   Regioni   meridionali   delegati   per
          l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI e'
          autorizzata  a concedere alle imprese artigiane ubicate nei
          territori meridionali crediti  agevolati  a  medio  termine
          fino  all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso
          detta  sezione  e'  istituito   un   fondo   di   dotazione
          dell'ammontare  di  5  miliardi  di  lire  a  carico  dello
          stanziamento di cui all'art. 24 del presente  testo  unico.
          Le  regioni  meridionali  possono  partecipare  al predetto
          fondo  con  propri  apporti  finanziari  a   valere   sullo
          stanziamento  di  cui  al  precedente  art.  44. La sezione
          autonoma di credito dell'ENAPI e' autorizzata a compiere le
          operazioni  previste  dall'art.  18  della  legge 25 luglio
          1952, n. 949. La  Cassa  e'  autorizzata  a  concedere  sui
          finanziamenti  erogati  dalla  sezione  autonoma di credito
          dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati  forniti
          o  garantiti  dallo Stato o attinti presso il Medio credito
          centrale o comunque gia' agevolati, il contributo in  conto
          interessi  previsto dall'art. 63 del presente testo unico".
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'articolo 9 della legge n.
          64/1986 (Disciplina organica dell'intervento  straordinario
          nel Mezzogiorno):
          "Art.  9 (Incentivi finanziari per le attivita' produttive)
          - 1. Il CIPI, su proposta del Ministro per  gli  interventi
          straordinari  nel  Mezzogiorno,  di  intesa con il Ministro
          dell'industria,   del   commercio    e    dell'artigianato,
          determina,    nell'ambito    della   politica   industriale
          nazionale,  gli   specifici   obiettivi   di   riequilibrio
          territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui
          all'art. 1  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, adottando
          a tal fine le misure per il coordinamento  delle  attivita'
          delle  amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni
          al  settore  industriale  e  tenendo  conto  dei   seguenti
          obiettivi:
          a)   ammodernare,   qualificare  ed  accrescere  l'apparato
          produttivo industriale; b)  dotare il sistema delle imprese
          ed  il  territorio  di  una  moderna  ed efficiente rete di
          servizi, nonche' di centri di ricerca;
          c)   contenere   i   consumi  energetici  e  sviluppare  la
          produzione  di  energie  derivanti  da  fonti   energetiche
          alternative;
          d) favorire l'occupazione.
          (Omissis).
          4.  I  finanziamenti  a  tasso  agevolato  alle  iniziative
          industriali di cui all'art. 63  e  i  contributi  in  conto
          capitale  di  cui  all'art.  69 del citato testo unico sono
          concessi alle imprese operanti nei cari settori  produttivi
          indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale.
          (Omissis).
          14.   Le  funzioni  amministrative  statali  connesse  alla
          concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69
          del  citato testo unico a favore delle iniziative di cui al
          comma 4 del presente articolo promosse  dopo  l'entrata  in
          vigore  della  presente  legge  dalle imprese artigiane che
          realizzino o raggiungano  investimenti  fissi  fino  a  due
          miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per
          territorio, che  si  avvalgano,  per  l'istruttoria  e  per
          l'erogazione  delle  agevolazioni stesse, degli istituti di
          credito  a  medio  termine   abilitati   ad   operare   nel
          Mezzogiorno,  compresi  gli istituti meridionali di credito
          speciale, sulla base di apposite  convenzioni.  I  relativi
          oneri  finanziari  gravano  sugli  stanziamenti di cui alla
          presente legge con modalita' da stabilire con  decreto  del
          Ministro  del  tesoro,  di concerto con il Ministro per gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno".