Art. 19. 
            (Scorte di riserva di prodotti petroliferi). 
1. A decorrere dal  1›  marzo  1991,  tutti  coloro  che,  nel  corso
dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato  interno
prodotti petroliferi  finiti,  derivanti  sia  da  lavorazione  nelle
raffinerie nazionali, sia da importazioni,  sono  tenuti  all'obbligo
della scorta di riserva delle seguenti categorie di prodotti: 
a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei,
carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina); 
b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti  per
motori di aviazione a reazione del tipo cherosene; 
c) oli combustibili. 
2. L'immissione al consumo e' desunta dal verificarsi dei presupposti
per il pagamento dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di
confine.  Sono  compresi  i  prodotti   destinati   ad   usi   esenti
dall'imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine. 
3. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di
prodotti petroliferi di cui al comma 1 non puo'  essere  inferiore  a
quello corrispondente a novanta giorni del  consumo  nazionale  delle
stesse categorie di prodotti da calcolarsi con  riferimento  all'anno
precedente. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  il  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato istituisce  con  proprio  decreto,  nell'ambito  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   un
Comitato che assolvera' il compito di gestire le scorte di riserva di
prodotti  petroliferi,  cosi'   come   definite   dal   terzo   comma
dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61.  In  tale  Comitato
dovranno  essere  rappresentanti  tutti  gli  operatori  titolari  di
concessione e gli importatori. 
4.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  3  dovra'  tener  conto   della
distribuzione geografica e,  quindi,  dell'immediato  utilizzo  delle
scorte in caso di calamita', nonche' di  un'equa  ripartizione  degli
oneri e di una gestione economica del sistema con  trasparenza  delle
operazioni ed assicurare una giacenza di prodotti finiti del  50  per
cento dell'obbligo totale di scorta. I criteri di convertibilita' del
rimanente 50 per cento delle scorte di prodotti finiti in  scorte  di
greggio  o  semilavoratori  sono  definiti  da  parte  del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto,
su proposta del Comitato. Nell'ambito delle competenze del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il decreto  fissera'
altresi' la struttura, i  compiti  specifici  ed  il  regolamento  di
funzionamento del Comitato. Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato riferisce  annualmente  al  Parlamento  in  merito
all'attivita' del Comitato. 
5. Il primo e secondo comma dell'articolo  2  della  legge  10  marzo
1986, n. 61, sono abrogati.