Art. 19. (Scorte di riserva di prodotti petroliferi). 1. A decorrere dal 1 marzo 1991, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti, derivanti sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali, sia da importazioni, sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle seguenti categorie di prodotti: a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina); b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene; c) oli combustibili. 2. L'immissione al consumo e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine. Sono compresi i prodotti destinati ad usi esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine. 3. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato istituisce con proprio decreto, nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Comitato che assolvera' il compito di gestire le scorte di riserva di prodotti petroliferi, cosi' come definite dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61. In tale Comitato dovranno essere rappresentanti tutti gli operatori titolari di concessione e gli importatori. 4. Il Comitato di cui al comma 3 dovra' tener conto della distribuzione geografica e, quindi, dell'immediato utilizzo delle scorte in caso di calamita', nonche' di un'equa ripartizione degli oneri e di una gestione economica del sistema con trasparenza delle operazioni ed assicurare una giacenza di prodotti finiti del 50 per cento dell'obbligo totale di scorta. I criteri di convertibilita' del rimanente 50 per cento delle scorte di prodotti finiti in scorte di greggio o semilavoratori sono definiti da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta del Comitato. Nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il decreto fissera' altresi' la struttura, i compiti specifici ed il regolamento di funzionamento del Comitato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento in merito all'attivita' del Comitato. 5. Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, sono abrogati.