Art. 12. 
(Estensione  del  campo  di   applicazione   della   disciplina   del
        trattamento straordinario di integrazione salariale) 
   1. A decorrere dal 1 aprile 1991, le disposizioni in materia di 
integrazione salariale straordinaria si applica anche  ai  dipendenti
delle imprese artigiane  aventi  i  requisiti  occupazionali  di  cui
all'articolo 1,  comma  1,  e  che  procedono  alla  sospensione  dei
lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attivita'
dell'impresa  che  esercita  l'influsso  gestionale  prevalente  come
definito  dal  comma  2  e  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni. 
2. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui  al  comma  1,
quando in relazione ai contratti aventi ad  oggetto  l'esecuzione  di
opere o  la  prestazione  di  servizi  o  la  produzione  di  beni  o
semilavorati  costituenti   oggetto   dell'attivita'   produttiva   o
commerciale dell'impresa  committente,  la  somma  dei  corrispettivi
risultanti  dalle  fatture  emesse  dell'impresa  destinataria  delle
commesse  nei  confronti  dell'impresa  committente,   acquirente   o
somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo  quanto
emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'articolo 29
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del
complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse. 
3.  Le  disposizione  in  materia  di  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale sono estese alle imprese  esercenti  attivita'
commerciali che occupino piu' di duecento dipendenti.