Art. 13. (Norme in materia di contratti di solidarieta') 1. L'ammontare del trattamento di intergrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non e' soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. 2. Durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni della legge 19 dicembre 184, n. 863, l'impresa non e' ammessa a richiedere l'accertamento dello stato di crisi aziendale. 3. Durante il medesimo periodo, l'impresa non e' ammessa a richiedere il trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione conversione e riorganizzazione salvo che la richiesta sia presentata per lavoratori non interessati al trattamento concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero per esigenze intervenute successivamente alla stipula del contratto di solidarieta'. La presente disposizione non si applica ai trattamenti concessi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge e alla proroga di tali trattamenti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, della legge 29 febbraio 1988, n. 48.