Art. 13. 
           (Norme in materia di contratti di solidarieta') 
1. L'ammontare del trattamento di intergrazione salariale concesso ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984,  n.  863,
non e' soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato
dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito
di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti  in  sede  di
contrattazione aziendale. 
2. Durante il periodo di godimento del  trattamento  di  integrazione
salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto  legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni della legge  19
dicembre  184,  n.  863,  l'impresa  non  e'  ammessa  a   richiedere
l'accertamento dello stato di crisi aziendale. 
3. Durante il medesimo periodo, l'impresa non e' ammessa a richiedere
il  trattamento  di  integrazione  salariale   per   ristrutturazione
conversione e riorganizzazione salvo che la richiesta sia  presentata
per lavoratori non  interessati  al  trattamento  concesso  ai  sensi
dell'articolo  1  del  decreto  legge  30  ottobre  1984,   n.   726,
convertito, con modificazioni della legge 19 dicembre 1984,  n.  863,
ovvero per esigenze  intervenute  successivamente  alla  stipula  del
contratto di solidarieta'. La presente disposizione non si applica ai
trattamenti concessi anteriormente alla data di  pubblicazione  della
presente  legge  e  alla  proroga  di  tali  trattamenti   ai   sensi
dell'articolo  7  del  decreto  legge  30  dicembre  1987,  n.   536,
convertito, con modificazioni, della legge 29 febbraio 1988, n. 48.