Art. 14. 
   (Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni) 
1. L'ammontare dei trattamenti di  integrazione  salariale,  compresi
quelli ordinari, qualunque sia  la  causa  di  intervento,  non  puo'
superare ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma
1, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto  1980
n.  427,  la  presente  disposizione  non  si  applica  nel  caso  di
trattamento  concesso   per   intemperie   stagionali   nei   settori
dell'edilizia e dell'agricoltura nonche' limitatamente al trattamento
ordinario di integrazione salariale, per primi sei mesi  di  fruzione
del trattamento medesimo. 
2.  Le  disposizioni  in  materia   di   trattamento   ordinario   di
integrazione salariale per gli operai dell'industria, per gli  operai
agricoli e per gli operai dell'industria, per gli operai  agricoli  e
per gli operai delle aziende industriali ed  artigiane  dell'edilizia
ed affini, nonche' delle aziende esercenti l'attivita' di escavazione
di materiali lapidei sono  estese  ai  lavoratori  appartenenti  alle
categorie degli impiegati e dei quadri. 
 
          Note all'art. 14:
          - Per il testo della legge n. 427/1980 v. note all'art. 13.