Art. 15. 
(Lavoratori in cassa integrazione  e  opere  o  servizi  di  pubblica
                              utilita') 
1. Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto legge  28  maggio
1981, n. 244 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
1981, n. 390 come sostituito dall'articolo 8 della legge 28  febbraio
1986, n. 41,  non  si  applica  nei  casi  in  cui  l'amministrazione
pubblica interessata utilizzi i  lavoratori  per  un  numero  di  ore
ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione
salariale spettante al lavoratore. 
 
          Note all'art. 15:
          - Per il testo dell'art. 1 bis del D.L. n. 244/1981 v. note
          all'art.  6.