Art. 15. (Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilita') 1. Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto legge 28 maggio 1981, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390 come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 1 bis del D.L. n. 244/1981 v. note all'art. 6.