Art. 16 (Indennita' di mobilita' per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale) 1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine, ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'articolo 7. 2. Per le finalita' del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti: a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; b) al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 4. 3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita' di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettera a) e b). 4. Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano a applicarsi in via transitoria i lavoratori il cui licenziamento si stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 8 e del secondo e terzo comma dell'art. 9 della legge n. 1115/1968 (Estensione in favore dei lavoratori degli interventi della cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) e' il seguente: "Art. 8. - Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti, posteriori alla entrata in vigore della presente legge da parte delle imprese industriali, diverse da quelle edili, per cessazione di attivita' aziendali, di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di personale, il lavoratore impiegato od operaio, qualora possa far valere almeno 13 settimane o un trimestre di lavoro retributivo; prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, e comunque non a termine, alle dipendenze, della stessa impresa, presso aziende, stabilimenti o reparti permanenti di essa, fra diritto al trattamento speciale di cui alle disposizioni seguenti. L'importo giornaliero del trattamento speciale di cui al precedente comma e' detemrinato dividendo rispettivamente per trenta o per ventotto i due terzi della retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario, percepito nell'ultimo mese di lavoro in caso di paga mensile, o nell ultime quattro settimane, in caso di paga settimanale al netto dei compensi comunque denominati che non abbiano carattere continuativo o siano collegati a rischi o prestazioni particolari e al netto delle trattenute stabilite dalla legge per contribuzioni ed oneri sociali o fiscali. L'importo del trattamento speciale, in caso di godimento della indennita' di disoccupazione, e' diminuito dell'ammontare della medesima al netto degli assegni familiari eventualmente spettanti al lavoratore. Il trattamento speciale di cui al presente articolo e' corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi osservanto in quanto compatibili le norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione e in mancanza apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale. Il Ministro del lavoro e la previdenza sociale disporra' con proprio decreto, l'istituzione di corsi di riqualificazione e riqualificazione professionale, di cui all'articolo 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e all'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, quando almeno 15 lavoratori, che versino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, ne facciano richiesta al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La natura dei singoli corsi e' determinata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, mediante aggiornamento del programma annuale, tenendo conto delle esigenze formative e della qualifica professionale dei richiedenti. La gestione dei corsi e' affidata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli enti di cui alla legge 12 febbraio 1967, n. 36 e i relativi oneri di spesa sono assunti dal fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori". "Art. 9, secondo e terzo comma - Alla copertura degli oneri derivanti alla gestione si provvede: a) mediante versamento da parte delle imprese industriali che occupano personale nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo, di un contributo nella misura del 0,30 per cento delle retribuzioni degli impiegati ed operai assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte al personale medesimo a cominciare dal primo periodo di paga posteriore all'entrata in vigore della presente legge. La misura dell'addizionale di cui al precedente comma potra' essere variata in relazione alle risultanze contabili annue della gestione, al fine di mantenerne l'equilibrio finanziario, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentantive: b) mediante versamento da parte delle imprese industriali che effettuano licenziamenti nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo di una somma corrispondente a 30 giorni del trattamento speciale di cui al secondo comma dello stesso articolo, al lordo della riduzione prevista per il caso di godimento delle indennita' di disoccupazione, da effettuarsi all'atto di ciscun licenziamento, salvo successivo conguaglio, su domanda dell'impresa in caso di anticipata cessazione del trattamento medesimo".