Art. 16 
(Indennita' di mobilita' per i lavoratori disoccupati in  conseguenza
            di licenziamento per riduzione di personale) 
1.  Nel  caso  di  disoccupazione  derivante  da  licenziamento   per
riduzione di personale ai  sensi  dell'articolo  24  da  parte  delle
imprese,  diverse  da  quelle  edili,   rientranti   nel   campo   di
applicazione  della  disciplina  dell'intervento   straordinario   di
integrazione salariale il lavoratore, operaio,  impiegato  o  quadro,
qualora possa far valere una anzianita' aziendale  di  almeno  dodici
mesi, di cui  almeno  sei  di  lavoro  effettivamente  prestato,  ivi
compresi i periodi di sospensione  del  lavoro  derivanti  da  ferie,
festivita' e  infortuni,  con  un  rapporto  di  lavoro  a  carattere
continuativo o comunque non a termine, ha diritto alla indennita'  di
mobilita' ai sensi dell'articolo 7. 
2. Per le finalita' del presente articolo i datori di lavoro  di  cui
al comma 1 sono tenuti: 
a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30  per  cento
delle  retribuzioni  assoggettate  al  contributo   integrativo   per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; 
b) al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 4. 
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita' di cui al comma
1  provvede  l'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei   giornalisti
italiani, al quale sono dovuti il contributo e la  somma  di  cui  al
comma 2, lettera a) e b). 
4.  Sono  abrogati  l'articolo  8  e  il  secondo   e   terzo   comma
dell'articolo  9  della  legge  5  novembre  1968,  n.   1115.   Tali
disposizioni continuano a applicarsi in via transitoria i  lavoratori
il cui licenziamento si stato intimato prima della data di entrata in
vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 16:
          - Il  testo  dell'art.  8  e  del  secondo  e  terzo  comma
          dell'art.  9 della legge n. 1115/1968 (Estensione in favore
          dei lavoratori degli interventi  della  cassa  integrazione
          guadagni,   della  gestione  dell'assicurazione  contro  la
          disoccupazione  e   della   cassa   assegni   familiari   e
          provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) e'
          il seguente:
          "Art.   8.  -  Nel  caso  di  disoccupazione  derivante  da
          licenziamenti, posteriori  alla  entrata  in  vigore  della
          presente  legge da parte delle imprese industriali, diverse
          da quelle edili, per cessazione di attivita' aziendali,  di
          stabilimento  o  di  reparto,  non  stagionali  o  di breve
          durata,  o  per  riduzione  di  personale,  il   lavoratore
          impiegato  od  operaio,  qualora possa far valere almeno 13
          settimane o un trimestre di  lavoro  retributivo;  prestato
          fino  alla  data del licenziamento con rapporto a carattere
          continuativo,  e  comunque  non a termine, alle dipendenze,
          della  stessa  impresa,  presso  aziende,  stabilimenti   o
          reparti  permanenti  di  essa,  fra  diritto al trattamento
          speciale di cui alle disposizioni seguenti.
          L'importo giornaliero del trattamento speciale  di  cui  al
          precedente  comma  e' detemrinato dividendo rispettivamente
          per trenta o per ventotto i due terzi della retribuzione di
          fatto  corrispondente  all'orario  contrattuale  ordinario,
          percepito  nell'ultimo  mese  di  lavoro  in  caso  di paga
          mensile, o nell ultime quattro settimane, in caso  di  paga
          settimanale  al  netto dei compensi comunque denominati che
          non abbiano carattere  continuativo  o  siano  collegati  a
          rischi   o   prestazioni   particolari  e  al  netto  delle
          trattenute stabilite dalla legge per contribuzioni ed oneri
          sociali o fiscali.
          L'importo del trattamento speciale, in  caso  di  godimento
          della    indennita'   di   disoccupazione,   e'   diminuito
          dell'ammontare  della  medesima  al  netto  degli   assegni
          familiari eventualmente spettanti al lavoratore.
          Il  trattamento  speciale  di  cui  al presente articolo e'
          corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni,  comprese
          le  domeniche  e  gli  altri  giorni  festivi osservanto in
          quanto compatibili le  norme  vigenti  per  il  trattamento
          ordinario   di   disoccupazione   e  in  mancanza  apposite
          disposizioni da emanarsi dal Ministro per il  lavoro  e  la
          previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione
          dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
          Il  Ministro  del  lavoro e la previdenza sociale disporra'
          con   proprio   decreto,   l'istituzione   di   corsi    di
          riqualificazione  e  riqualificazione professionale, di cui
          all'articolo 46 della legge  29  aprile  1949,  n.  264,  e
          all'articolo  4  della legge 2 aprile 1968, n.  424, quando
          almeno 15 lavoratori, che versino nelle condizioni previste
          dal  primo  comma  del  presente  articolo,   ne   facciano
          richiesta  al  competente  ufficio provinciale del lavoro e
          della massima occupazione.
          La natura dei singoli corsi e' determinata  dal  competente
          ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
          mediante aggiornamento del programma annuale, tenendo conto
          delle  esigenze  formative  e della qualifica professionale
          dei richiedenti.
          La gestione dei corsi e' affidata dal Ministero del  lavoro
          e  della  previdenza sociale agli enti di cui alla legge 12
          febbraio 1967, n.   36 e i relativi  oneri  di  spesa  sono
          assunti  dal  fondo  per  l'addestramento professionale dei
          lavoratori".
          "Art. 9, secondo e terzo comma - Alla copertura degli oneri
          derivanti alla gestione si provvede:
          a) mediante versamento da parte delle  imprese  industriali
          che  occupano  personale  nelle  condizioni di cui al primo
          comma del  precedente  articolo,  di  un  contributo  nella
          misura   del   0,30  per  cento  delle  retribuzioni  degli
          impiegati ed operai assoggettate al contributo  integrativo
          per  l'assicurazione  obbligatoria contro la disoccupazione
          involontaria corrisposte al personale medesimo a cominciare
          dal  primo periodo di paga posteriore all'entrata in vigore
          della presente legge.
          La misura  dell'addizionale  di  cui  al  precedente  comma
          potra'   essere   variata   in  relazione  alle  risultanze
          contabili annue  della  gestione,  al  fine  di  mantenerne
          l'equilibrio  finanziario,  con decreto del Ministro per il
          lavoro e la previdenza sociale  sentite  le  organizzazioni
          sindacali nazionali maggiormente rappresentantive:
          b)  mediante  versamento da parte delle imprese industriali
          che effettuano licenziamenti nelle  condizioni  di  cui  al
          primo   comma   del   precedente   articolo  di  una  somma
          corrispondente a 30 giorni del trattamento speciale di  cui
          al  secondo  comma  dello  stesso  articolo, al lordo della
          riduzione  prevista  per  il  caso   di   godimento   delle
          indennita'  di  disoccupazione,  da effettuarsi all'atto di
          ciscun  licenziamento,  salvo  successivo  conguaglio,   su
          domanda  dell'impresa  in caso di anticipata cessazione del
          trattamento medesimo".