Art. 17. 
       (Rintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilita') 
1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto  ai  sensi  degli
articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a  norma  dell'articolo
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  e  successive  modificazioni,
l'impresa,  sempre  nel  rispetto  dei  criteri  di  scelta  di   cui
all'articolo 5, comma 1, puo' procedere alla risoluzione del rapporto
di lavoro di un numero di lavoratori pari  a  quello  dei  lavoratori
reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone  previa
comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali. 
 
          Nota all'art. 17:
          - Per il testo dell'art. 18 della legge 20 maggio 1990,  n.
          300/1970 v. note all'art. 5.