Art. 18 
            (Norme in materia di contributi associativi) 
1. Il diritto di  avvalersi  del  sistema  delle  trattenute  per  il
versamento dei contibuti associativi, previsto dall'articolo 2  della
legge  27  dicembre  1973,  n.  852,   e'   esteso   ai   beneficiari
dell'indennita'  di  mobilita',  dei  trattamenti  di  disoccupazione
ordinari e speciali e dei  trattamenti  ordinari  e  straordinari  di
integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi
da parte dell'Inps. 
2. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio  1970,  n.
300, e' sostituito dal seguente: 
"Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire,
tramite ritenuta sul salario nonche' sulle  prestazioni  erogate  per
conto  degli  enti  previdenziali,  i  contributi  sindacali  che   i
lavoratori  intendono  loro  versare,  con  modalita'  stabilite  dai
contratti collettivi di lavoro, che garantiscono  la  segretezza  del
versamento  effettuato  dal  lavoratore   a   ciascuna   associazione
sindacale". 
Nei  casi  di  pagamento  diretto  dei  trattamenti  di  integrazione
salariale, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  dare  comunicazione
all'INPS dell'avvenuto rilascio della  delega  secondo  le  modalita'
previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini  di  eventuali
verifiche ed a fornite  ogni  altro  elemento  che  dovesse  rendersi
necessario per l'effettuazione del servizio. 
 
          Note all'art. 18:
          - Il testo dell'art. 2 della  legge  n.  852/1973  (Proroga
          della  legge  5  marzo  1963,  n.  322,  recante  norme per
          l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto  alle
          prestazioni previdenziali e assistenziali) e' il seguente:
          "Art.    2.    -    I   lavoratori   agricoli   beneficiari
          dell'indennita' ordinaria e  del  trattamento  speciale  di
          disoccupazione   hanno  diritto  di  versare  i  contributi
          associativi alle federazioni  di  categoria  aderenti  alle
          confederazioni     sindacali    a    carattere    nazionale
          rappresentate nel  C.N.E.L.,  attraverso  trattenute  sulle
          indennita'  predette  da  autorizzarsi con delega personale
          volontaria  sottoscritta  dallo   stesso   titolare   della
          prestazione.
          Le   modalita'  attraverso  cui  effettuare  la  trattenuta
          saranno stabilite tra i rappresentanti delle organizzazioni
          sindacali  interessate   e   l'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale con accordo diretto che dovra' prevedere
          il   rimborso   all'I.N.P.S.  delle  spese  incontrate  per
          l'espletamento del servizio".
          - Il testo del secondo comma dell'art. 26  della  legge  n.
          300/1970  (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
          lavoratori,  della  liberta'  sindacale  e   dell'attivita'
          sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e'
          il seguente:
          "Le  associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di
          percepire,  tramite  ritenuta  sul  salario,  i  contributi
          sindacali  che  i  lavoratori  intendono  loro versare, con
          modalita' stabilite dei contratti collettivi di lavoro, che
          garantiscano la segretezza del  versamento  effettuato  dal
          lavoratore a ciascuna associazione sindacale".