Art. 19. 
     (Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento) 
1.  Nel  caso  di   imprese   beneficiarie   da   ventiquattro   mesi
dell'intervento straordinario di integrazione  salariale,  quando  il
contratto  collettivo  aziendale  stipulato  con  i   sindacati   dei
lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al
fine di evitare, in tutto o in parte,  la  riduzione  del  personale,
ovvero al fine di consentire  l'assunzione  di  nuovo  personale,  ai
lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbiano una eta' inferiore
di non piu' di sessanta  mesi  rispetto  a  quella  prevista  per  la
pensione di vecchiaia e una anzianita' contributiva non  inferiore  a
quindici anni, qualora essi convengano con il datore  di  lavoro,  ai
sensi di tale contratto collettivo, il passaggio  al  tempo  parziale
per  un  orario  non  inferiore  a  diciotto   ore   settimanali   e'
riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell'Ufficio  regionale
del lavoro e della  massima  occupazione,  con  decorrenza  del  mese
successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione
di vecchiaia. 
2. L'impresa che si avvale della facolta'  di  ricorso  al  lavoro  a
tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione  all'INPS  e
all'Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti  e  della
loro cessazione. 
3. Agli effetti del cumulo del trattamento  di  pensione  di  cui  al
comma 1 con la retribuzione, si  applicano  le  norme  relative  alla
pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge  30  aprile
1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita  durante  il
periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto
di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In  tal  caso  la
pensione e' cumulabile entro  i  limiti  della  mancata  retribuzione
corrispondente  alle  ore  prestate   in   meno   a   seguito   della
trasformazione del rapporto. 
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro  a  tempo  parziale,
ovvero del ripristino nell'ambito della stessa impresa  del  rapporto
di lavoro  a  tempo  pieno,  gli  interessati  sono  tenuti  a  darne
immediata comunicazione all'INPS, ai fini  della  conseguente  revoca
del trattamento pensionistico, con decorrenza del mese  successivo  a
quello  in  cui  si  e'  verificata  la  predetta  risoluzione  o  il
ripristino del rapporto originario. 
5. Per i lavoratori che, sul  presupposto  del  contratto  collettivo
previsto dal comma 1, abbiano convenuto con il datore  di  lavoro  il
passaggio a tempo parziale per un  orario  inferiore  alla  meta'  di
quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere  quale  base
di  calcolo  per  la  determinazione  della  pensione  e',  ove  piu'
favorevole, quella dei  periodi  antecedendi  la  trasformazione  del
rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si
applica ai lavoratori che, pur trovando nelle condizioni previste dal
comma  1,  non  abbiano  presentato  domanda  per   la   liquidazione
anticipata della pensione di vecchiaia.