Art. 21. 
(Norme in materia di trattamenti per  i  lavoratori  appartenenti  al
                      settore dell'agricoltura) 
1.  Gli  impiegati  ed  operai  agricoli  con   contratto   a   tempo
indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione  salariale
di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.  457,  anche  nei
casi  di  sospensioni  operate  per  esigenze  di   riconversione   e
ristrutturazione  aziendale  da  imprese  che  occupino  almeno   sei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato ovvero che ne occupino
quattro con contratto a tempo indeterminato, e  nell'anno  precedente
abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di  giornate  non
inferiore  a  milleottanta.  Le  predette  esigenze   devono   essere
previamente accertate dal Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  su  proposta  del  comitato  amministratore  della  gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di  cui  all'articolo
25 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
2. I lavoratori con  contratto  a  tempo  indeterminato  che  vengano
licenziati  durante  il  periodo  di  godimento  del  trattamento  di
integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto
al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del  quaranta
per cento della retribuzione. 
3.  Il  trattamento  concesso  ai  sensi  del  comma  1  puo'  essere
corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese  che
si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla  gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  in  aggiunta
al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8  agosto  1972,  n.
457,   un   contributo   nella   misura   del   quattro   per   cento
dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi
del comma 1. 
4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a  tempo
indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti
da  eccezionali  calamita'  o  avversita'   atmosferiche   ai   sensi
dell'articolo 4 della legge 15 ottobre  1981,  n.  590,  puo'  essere
concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della  legge  8  agosto
1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni. 
5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai  commi  1  e  4
puo' essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al  terzo
comma  dell'articolo  8  della  legge  8  agosto  1972,  n.  457,  ai
lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da piu' di un  anno.
I periodi di corresponsione del predetto trattamento  non  concorrono
alla configurazione del limite massimo di durata previsto  dal  primo
comma  dell'articolo  8  della  legge  8  agosto  1972,  n.  457,   e
costituiscono periodi lavorativi ai fini  del  requisito  di  cui  al
terzo comma dell'articolo 8 della legge medesima. 
6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo  determinato  iscritti
negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale
calamita' o avversita' atmosferica ai  sensi  dell'articolo  4  della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti previ di occupazione  in
conseguenza degli eventi medesimi, e' ad essi riconosciuto,  ai  fini
previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle  giornate  di  lavoro
prestate, il numero di  giornate  necessarie  al  raggiungimento  del
numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale  beneficio
viene concesso  a  condizione  che  i  destinatari  abbiano  prestato
nell'anno interessato alla  provvidenza  almeno  cinque  giornate  di
lavoro.  Lo  stesso  diritto  alle   prestazioni   previdenziali   ed
assistenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti
familiari delle aziende colpite dalle predette avversita'. 
7. I benefici di cui ai  commi  4  e  6  si  applicano  a  decorrenza
dell'anno 1991. 
8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6,  ivi  compresi  quelli
relativi  alla  mancata  copertura  assicurativa,  si  applicano   le
disposizioni dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
 
          Note all'art. 21:
          - Il testo dell'art. 8 della legge 457/1972  (Miglioramenti
          ai   trattamenti  previdenziali  ed  assistenziali  nonche'
          disposizioni per la integrazione del salario in favore  dei
          lavoratori agricoli) e' il seguente:
          "Art.  8.  -  Agli  operai  agricoli  con contratto a tempo
          indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
          per intemperie stagionali o per altre cause non  imputabili
          al   datore  di  lavoro  o  ai  lavoratori,  e'  dovuto  un
          trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
          di lavoro non prestate, nella misura dei  due  terzi  della
          retribuzione  di  cui  all'articolo 3. Detto trattamento e'
          corrisposto  per  la  durata  massima  di  novanta   giorni
          nell'anno.
          Ai   lavoratori  beneficiari  del  trattamento  sostitutivo
          spettano gli assegni  familiari  a  carico  della  relativa
          cassa unica.
          Ai  fini  delle  presente  legge  sono  considerati  operai
          agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre  a
          tempo  indeterminato  che  svolgono  annualmente  oltre 180
          giornate lavorative presso la stessa azienda".
          -   Il   testo   dell'art.   25   della    legge    88/1989
          (Ristrutturazione  dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente:
          "Art.  25.  (Composizione del comitato amministratore della
          gestione prestazioni temporanee ai lavoratori  dipendenti).
          -  1.  Alla  gestione  istituita  ai sensi dell'articolo 24
          sovraintende  un  comitato  amministratore  presieduto  dal
          vicepresidente  dell'Istituto  scelto  tra i rappresentanti
          dei  lavoratori  dipendenti  e  composto  oltre   che   dal
          vicepresidente   medesimo,  da  cinque  rappresentanti  dei
          lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di
          lavoro in seno al consiglio  di  amministrazione,  nominati
          dal   consiglio   medesimo,   a   scrutinio  segreto  ed  a
          maggioranza assoluta dei voti, nonche' da un rappresentante
          rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale e  del  Ministero  del  tesoro  con  qualifica  non
          inferiore a primo dirigente.
          2.  In  caso  di  assenza  o  impedimento del presidente le
          funzioni vicarie  sono  assunte  dal  membro  del  comitato
          delegato dal Presidente stesso".
          -  Per  il  testo  dell'art. 24 della legge 88/1989 v. note
          all'art. 10.
          - Il testo dell'art. 19 della legge 457/1972 (Miglioramenti
          ai  trattamenti  previdenziali  ed  assistenziali   nonche'
          disposizioni  per la integrazione del salario in favore dei
          lavoratori agricoli) e' il seguente:
          "Art. 19. - Al finanziamento della cassa si provvede con un
          contributo a carico del  datore  di  lavoro  agricolo.  Gli
          oneri  non  coperti  dal  contributo  predetto sono posti a
          carico  della  gestione   dell'assicurazione   obbligatoria
          contro la disoccupazione involontaria.
          La  gestione  stessa e' tenuta ad anticipare, senza gravame
          di  interessi,  le  somme  occorrenti  al   pagamento   del
          trattamento di cui alla presente legge.
          Il  contributo  di cui al comma non e' dovuto dai datori di
          lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge  22
          novembre 1954, n.  1136.
          - Il testo dell'art. 4 della legge n. 590/1981 (Nuove norme
          per il Fondo di solidarieta' nazionale) e' il seguente:
          "Art.  4.  -  Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
          previo accertamento degli effetti degli eventi  calamitosi,
          dichiara,  entro  30  giorni  dalla richiesta delle regioni
          interessate,  l'esistenza  di   eccezionale   calamita'   o
          avversita'  atmosferica,  ai  sensi  della  lettera  a) del
          quarto comma dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".