Art. 21. (Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura) 1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione. 3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 puo' essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del quattro per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del comma 1. 4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, puo' essere concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni. 5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 puo' essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da piu' di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge medesima. 6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamita' o avversita' atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti previ di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, e' ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversita'. 7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrenza dell'anno 1991. 8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 8 della legge 457/1972 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli) e' il seguente: "Art. 8. - Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento e' corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno. Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica. Ai fini delle presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda". - Il testo dell'art. 25 della legge 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente: "Art. 25. (Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti). - 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 24 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonche' da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente. 2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal Presidente stesso". - Per il testo dell'art. 24 della legge 88/1989 v. note all'art. 10. - Il testo dell'art. 19 della legge 457/1972 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli) e' il seguente: "Art. 19. - Al finanziamento della cassa si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo. Gli oneri non coperti dal contributo predetto sono posti a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. La gestione stessa e' tenuta ad anticipare, senza gravame di interessi, le somme occorrenti al pagamento del trattamento di cui alla presente legge. Il contributo di cui al comma non e' dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136. - Il testo dell'art. 4 della legge n. 590/1981 (Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale) e' il seguente: "Art. 4. - Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara, entro 30 giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ai sensi della lettera a) del quarto comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".