Art. 23. 
            (Reimpiego presso GEPI S.p.A. e INSAR S.p.A.) 
1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori  di  cui  all'articolo
22, comma 6, i compiti  di  reimpiego  svolti  dalla  GEPI  S.p.A.  e
dall'INSAR S.p.A. in base alle vegenti leggi. 
2. Per ciascun lavoratore di cui all'articolo 22,  comma  6,  assunto
con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  nell'ambito   di
iniziative produttive che la GEPI S.p.A. e l'INSAR S.p.A.  realizzino
o  concorrano  a  realizzare,  ovvero  sviluppino  o   concorrano   a
sviluppare successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le  predette  societa'  subentrano  nel  diritto  del
lavoratore al trattamento nella misura pari al  cinquanta  per  cento
del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente
legge, al lavoratore assunto. Tale  importo  viene  corrisposto  alle
predette societa' quando  il  lavoratore  stesso  abbia  superato  il
periodo di prova. 
3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma
6,  venga  promossa  presso  datori  di  lavoro  non  soggetti   alla
disciplina sui  licenziamenti  individuali,  l'importo  previsto  dal
comma 2 del  presente  articolo  viene  corrisposto  al  termine  del
periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe potuto  continuare
a godere dell'indennita' di  mobilita'  e  sempre  che  nello  stesso
periodo il  lavoratore  non  sia  stato  reiscritto  nella  lista  di
mobilita' in applicazione dell'articolo 9, comma 7. 
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita'  e
le condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e
3. Tali importo sono utilizzati  dalla  GEPI  S.p.A.  e  dalla  INSAR
S.p.A. per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di  cui  al
comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o  privati
dirette a favorire  lo  sviluppo  di  nuova  occupzione,  nonche'  il
rempiego o la modalita'  dei  lavoratori  di  imprese  interessate  a
processi di crisi industriale.