Art. 24. 
            (Norme in materia di riduzione del personale) 
1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  4,  commi  da  2  a  12,  e
all'articolo 5, commi da  1  a  5,  si  applicano  alle  imprese  che
occupino piu' di quindici dipendenti e che,  in  conseguenza  di  una
riduzione o  trasformazione  di  attivita'  o  di  lavoro,  intendano
effettuare  almeno  cinque  licenziamenti,  nell'arco  di  centoventi
giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in  piu'  unita'  produttive
nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicanoper tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo
e nello stesso ambito, siano  comunque  riconducibili  alla  medesima
riduzione o trasformazione. 
2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano  anche  quando
le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attivita'. 
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e  10,  e
all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica  solo  alle  imprese  di  cui
all'articolo 16, comma 1. 
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si  applicano  nei
casi di scadenza dei rapporti di lavoro a  termine,  di  fine  lavoro
nelle  costruzioni  edili  e  nei  casi  di  attivita'  stagionali  o
saltuarie. 
5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale
di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 
604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio  1990,  n.
108 e' disciplinata dal presente articolo. 
6. Il presente articolo non  si  applica  ai  licenziamenti  intimati
prima della data di entrata in vigore della presente legge.