Art. 41. 
             Misure tecniche, organizzative, procedurali 
  1. Il  datore  di  lavoro  riduce  al  minimo,  in  relazione  alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative  e
procedurali, concretamente attuabili,  privilegiando  gli  interventi
alla fonte. 
  2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per  un  lavoratore
che vi svolga la propria mansione per l'intera  giornata  lavorativa,
un'esposizione quotidiana personale superiore  a  90  dBA  oppure  un
valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore  a
140 dB (200 Pa) e' esposta una segnaletica appropriata. 
  3.  Tali  luoghi  sono  inoltre  perimetrati  e  soggetti  ad   una
limitazione  di  accesso  qualora  il  rischio  di   esposizione   lo
giustifichi e tali provvedimenti siano possibili.