Art. 42. 
                      Informazione e formazione 
  1.  Nelle  attivita'  che  comportano  un  valore  dell'esposizione
quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a  80  dBA,
il datore di lavoro  provvede  a  che  i  lavoratori  ovvero  i  loro
rappresentanti vengano informati su: 
    a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore; 
    b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme; 
    c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi; 
    d)  la  funzione  dei  mezzi  individuali   di   protezione,   le
circostanze in cui ne e' previsto l'uso e le modalita' di uso a norma
dell'art. 43; 
    e) il significato ed il ruolo  del  controllo  sanitario  di  cui
all'art. 44 per mezzo del medico competente; 
    f) i  risultati  ed  il  significato  della  valutazione  di  cui
all'art. 40. 
  2. Se le suddette attivita' comportano un  valore  dell'esposizione
quotidiana personale al rumore superiore  a  85  dBA,  il  datore  di
lavoro provvede a che  i  lavoratori  ricevano  altresi'  un'adeguata
formazione su: 
    a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;
b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi 
per  l'udito,  degli   utensili,   macchine,   apparecchiature   che,
utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione  quotidiana
personale di un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA.